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L’INPS, con la Circolare n. 48 del 2018, ha fornito indicazioni operative circa  l’ incentivo occupazione NEET per i giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani” in caso di  assunzioni  a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 48/2018.

PREMESSA

Con il Decreto Direttoriale n. 3 del 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

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Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

  1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa è mera attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).

  1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

  1. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro (cfr. articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018).

  1. Rapporti incentivati

L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Per tutto il resto delle informazioni sull’ incentivo occupazione NEET consultare la Circolare n. 48 del 2018 e i suoi allegati (allegato 1, allegato 2 e allegato 3) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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