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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6173 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Illegittimo il licenziamento del lavoratore che non utilizza i dispositivi antinfortunistici (le scarpe). Il mancato uso non equivale, infatti, come sosteneva il datore, al danneggiamento” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 15.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Con sentenza resa pubblica in data 29.9.2015 la Corte d’appello di Potenza confermava la decisione emessa dal giudice di prima istanza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 2 novembre 2011 dalla s.p.a.  … al dipendente … per aver violato l’art. 70 ccnl di settore ponendosi volontariamente, nelle condizioni di subire un infortunio; per aver travalicato il diritto di difesa, accusando i responsabili aziendali del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche; per essere risultato recidivo nella violazione di disposizioni disciplinari nel periodo di rilevanza contrattuale.

La Corte argomentava, a fondamento del decisum, che correttamente era stata ritenuta dal primo giudice non sussumibile la mancanza ascritta al lavoratore (e consistita nell’omesso utilizzo delle scarpe antinfortunistiche), in una di quelle già sanzionate con la misura espulsiva dall’art. 70 ccnl di settore che riguardava il “danneggiamento volontario o la messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici”, non essendo riconducibile un comportamento omissivo e meramente colposo, quale quello imputabile al …, alla condotta, di natura commissiva e dolosa, descritta nella richiamata disposizione contrattuale collettiva.

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Rimarcava il giudice del gravame che il licenziamento era stato intimato anche sulla base di una condotta ulteriore rispetto a quella oggetto della lettera di contestazione, e del tutto nuova rispetto ad essa, non recando alcun riferimento ad un eccesso nell’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, che si sarebbe tradotto nella formulazione di accuse infamanti nei confronti della direzione aziendale.

Riteneva, infine, del tutto generico il richiamo nella lettera di licenziamento, alla recidiva.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva successivamente rigettato dalla Corte Suprema con la sentenza 6173/2018.

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