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La III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10810 del 2018, è intervenuta in tema di omesso versamento delle ritenute stabilendo che a seguito della depenalizzazione del reato sarà necessario revocare anche le condanne divenute definitive, poiché l’abrogazione della vecchia normativa comporta la dichiarazione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto, con l’articolo pubblicato oggi (13.3.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Iorio; Titolo: “Omesse ritenute, condanne da revocare”).

Le nuove soglie di punibilità previste per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva hanno comportato un’abrogazione parziale dei due precedenti delitti, restringendone l’ambito applicativo. Ne consegue che anche le condanne divenute definitive devono essere revocate. A confermare questo interessante principio è la Corte di cassazione, con la sentenza 10810/2018.
Un contribuente era stato condannato in via definitiva per i reati di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento Iva. Per entrambe le fattispecie gli illeciti si collocavano al di sotto delle nuove soglie di punibilità (150mila euro per le ritenute certificate e 250mila euro per l’Iva). Richiedeva così la revoca delle condanne divenute definitive.
Il tribunale rigettava la richiesta, evidenziando che in realtà le modifiche configuravano una successione di leggi penali nel tempo con applicazione del trattamento più favorevole al reo solo in assenza del passaggio in giudicato.
Va evidenziato che l’articolo 2 del codice penale (sulla successione delle leggi penali) opera un distinguo a seconda che la nuova norma più favorevole al reo abbia abrogato o solo modificato la precedente.
Così, se vi è stata condanna per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Se, invece, la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Nella specie il tribunale ha ritenuto applicabile il disposto del comma 4 con la conseguenza che, essendo la nuova norma diversa e più favorevole rispetto a quella precedente, essa trovava applicazione solo in assenza di pronuncia definitiva.
L’interessato ricorreva per cassazione, evidenziando che le modifiche ai due delitti in esame non configuravano una semplice successione di leggi penali nel tempo, ma avevano introdotto una vera e propria «abolitio criminis», dal momento che l’elemento quantitativo dell’evasione (ossia il superamento della soglia) originariamente previsto era stato abolito e pertanto il fatto non costituiva più reato.
La Suprema corte ha accolto il ricorso rilevando che la citata soglia dei due reati, al di sotto della quale operano soltanto sanzioni amministrative, rientra nell’abrogazione parziale dei due delitti. Trova conseguentemente applicazione il comma 2 (e non il comma 4) dell’articolo 2 del codice penale con la conseguenza che il giudice (articolo 673 Cpp), in presenza dell’abrogazione della norma incriminatrice, deve dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottare i provvedimenti conseguenti.

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