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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 4342 del 2018, intervenendo in una questione relativa ad una infermiera straniera,  ha stabilito che “Per l’esercizio della professione in Italia da parte dello straniero (nel caso un’ infermiera) è necessario possedere il titolo abilitante legalmente riconosciuto sul territorio, ed essere iscritti all’ordine o al collegio professionale. Nel caso di professioni senz’albo, l’iscrizione va fatta nell’elenco speciale da istituire presso il Ministero competente” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 del 23.2.2018).

Vediamo nel dettaglio i fatti di cui alla sentenza 4342/2018.

Il Tribunale di Palmi in accoglimento della domanda proposta da …. dichiarò la nullità del termine apposto al contratto intercorso con la Fondazione … e, costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 15 maggio 2007, la condannò al pagamento delle retribuzioni maturate dal 17 aprile 2008 oltre accessori di legge.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza impugnata dalla Fondazione, prima ancora di verificare la nullità o meno del termine apposto, in accoglimento della censura mossa dalla Fondazione alla sentenza di primo grado, ha accertato la nullità del contratto.

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Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la lavoratrice non aveva offerto la prova di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di infermiera in Italia e che non vi era prova che il titolo conseguito all’estero (nello specifico …) fosse stato riconosciuto in …

Andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal Tribunale, ha quindi escluso che il mancato riconoscimento integri una mera irregolarità, ovvero una violazione amministrativa, ad ha sottolineato che, a norma dell’art. 22, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 394/1999, per esercitare una professione sanitaria in Italia occorre che il cittadino straniero non comunitario sia in possesso di un titolo abilitante riconosciuto dal Ministero della Sanità; che sia iscritto all’albo professionale ovvero, ove tale albo non ci sia, all’elenco speciale tenuto dal Ministero.

Accertato che l’albo professionale in questione è detenuto dall’Ipasvi, ha ritenuto immediatamente applicabile la legge n. 43 del 2006 sebbene, a quel momento, i Collegi non fossero stati trasformati in ordini professionali. Quindi, verificato che la … non era in possesso del titolo abilitativo necessario, ha ritenuto che, salvi gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo di esecuzione del rapporto, il contratto dovesse essere dichiarato nullo per contrarietà ad una norma imperativa.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice che veniva tuttavia rigettato dalla Corte Suprema, come sopra, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200.

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