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Il Ministero dell’Interno, con Circolare notifica PEC 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio scorso, ha fornito indicazioni sulle notifiche multe per violazioni del codice della strada a mezzo di posta elettronica certificata.

Si legge quanto segue nella circolare notifica PEC del Ministero dell’Interno.

Nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata” (di seguito decreto) per la definizione delle procedure per la notificazione di tali verbali tramite PEC.

Il decreto, in linea con le disposizioni generale del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), determina:

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  • i soggetti a cui il verbale di contestazione deve essere inviato a mezzo PEC;
  • il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l’uniformità degli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e per considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l’avvenuta notifica dell’atto stesso, in conformità a quanto stabilito dal DPR n. 68/2005;
  • le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, nel rispetto dei termini previsti per la notificazione di cui all’art. 201 del Codice della strada.

Atti che possono essere notificati con PEC:

  • verbali di contestazione, redatti a seguito dell’accertamento di violazione del codice della strada, con esclusione, pertanto dei verbali relativi alle sanzioni amministrative previste da altre norme;
  • violazioni della L.n. 7272/1987 e s.m.i., relativa al cronotachigrafo, in quanto espressamente richiamata dal codice della strada per l’applicazione delle norme di cui al titolo VI;
  • sanzioni amministrative accessorie, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione, trasmesse unitamente allo stesso.
  • tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative;
  • ordinanze di ingiunzione dell’autorità amministrativa;
  • ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo

La Circolare chiarisce inoltre che, in linea generale, qualsiasi comunicazione o provvedimento delle pubbliche amministrazioni deve essere portato a conoscenza del destinatario tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, che può essere costituito anche da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Soggetti nei cui confronti è obbligatoria la notifica dei verbali di contestazione per posta elettronica certificata:

La notificazione a mezzo PEC è obbligatoria nel caso in cui l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada abbiano fornito un valido indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale (art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative).

In attesa del decreto che fisserà la data a decorrere dalla quale le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per coloro che non hanno provveduto ad eleggere un domicilio digitale, attualmente, un vero e proprio obbligo per l’organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

Gli indirizzi PEC presenti in tali elenchi, al fine di favorire lo scambio di informazioni e documenti con la pubblica amministrazione in formato elettronico, sono consultabili tramite appositi siti web senza necessità di autenticazione e senza oneri per la consultazione.

Solo nel caso in cui non sia possibile risalire ad un valido indirizzo PEC, la notifica sarà effettuata nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Ove l’indirizzo PEC non sia stato fornito in occasione dell’attività di accertamento, in attesa della formazione del pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale ricercare un valido indirizzo PEC, le notifiche dei verbali di contestazione a tali soggetti seguiranno la procedura ordinaria (idonea in ogni caso a produrre gli effetti di legge).

Per  il resto delle informazioni sulle “Modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata”, “Modalità di formazione del documento informatico da allegare alla PEC”; “Atti prodotti su supporto cartaceo”, “Atti realizzati come documento informatico”, “Termini per la notifica mediante PEC” e “Notifica impossibile per cause imputabili al destinatario” consultare il testo della Circolare notifica PEC, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero Interno)

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