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La Sezione III Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 8404 del 2018, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata consegna di materiale antinfortunistico alle diverse sedi in cui è articolata la sua azienda.

Vediamo nel dettaglio la vicenda con l’articolo pubblicato oggi (22.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli, Titolo: “Il datore è responsabile per la mancata consegna di materiale antinfortunistico”) che di seguito riportiamo.

Il datore di lavoro che abbia una struttura complessa costituita da più filiali per non rispondere degli inadempimenti sulla sicurezza deve dimostrare da documenti scritti di aver delegato specificamente un soggetto. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 8404 del 2018.

La vicenda – La Corte si è trovata alle prese con un datore condannato per non aver fornito a un proprio dipendente le scarpe antinfortunistiche. I Supremi giudici hanno rilevato come da un lato il datore avesse consegnato su richiesta dell’ufficiale di pg un documento sottoscritto dal dipendente, attestante la consegna dei dispositivi di sicurezza, poi disconosciuto dallo stesso lavoratore, dall’altro non poteva dirsi provato oltre ogni ragionevole dubbio, che l’odierno imputato sapesse o potesse avere dei dubbi sulla bontà del documento, posto che la filiale era gestita da un soggetto terzo delegato dall’imprenditore. La Corte, tuttavia, non potendo rientrare nel merito della vicenda ha respinto la richiesta del datore in quanto nel ricorso era stato affermato in modo del tutto generico l’esistenza di una struttura di lavoro complessa e il ruolo di un terzo che in realtà non risultava essere un soggetto specificamente delegato dal datore di lavoro.

Il principio. Si legge in conclusione nella sentenza che «il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

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