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Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 4 del 2018, ha reso noto che in base all’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono esonerate dall’obbligo del versamento del contributo addizionale tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

Inoltre, sempre a norma di legge (D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni, dalla L.n. 160/1988), il contributo addizionale non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Pertanto la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, con circolare n. 4/2018, ha precisato:

  • le fattispecie in cui è possibile essere esonerati, ai sensi della normativa sopra citata, dal versamento del contributo addizionale;
  • la decorrenza dall’esonero dal versamento del contributo addizionale con riferimento ad ogni singola procedura concorsuale.

Nella circolare 4/2018 viene – tra le altre cose – precisato che le procedure concorsuali che legittimano attualmente l’accesso al trattamento di CIGS in capo all’azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.

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Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS, la Direzione Generale ha precisato quanto segue.

Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.

Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 163 della legge fallimentare.

Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco (art. 161, comma 6, legge fallimentare) il quale prevede che l’imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prescritta a norma di legge.

Per conoscere tutte le altre ipotesi di esonero dal versamento del contributo addizionale consultare la Circolare n. 4 del 2018, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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