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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 2600 del 2018, ha precisato che qualora le parti non abbiano previsto espressamente la forma scritta per la disdetta dal contratto collettivo aziendale, il recesso datoriale potrà anche essere semplicemente comunicato oralmente.

Ed è questo l’argomento trattato anche dall’articolo pubblicato oggi (14.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Bulgarini d’Elci; Titolo: “Accordo Collettivo, basta il recesso verbale”) che di seguito riportiamo.

Se le parti non hanno espressamente previsto la forma scritta per la disdetta di un contratto collettivo aziendale, il recesso datoriale può essere comunicato verbalmente.
Il principio generale di libertà della forma, per effetto del quale le norme che impongono la forma scritta per specifici contratti o atti unilaterali non sono suscettibili in alcun modo di applicazione analogica, impone che anche nella gestione del recesso da un contratto collettivo, se all’interno del negozio giuridico non è prevista la comunicazione per iscritto, è pienamente valida la disdetta comunicata soltanto in forma verbale.
La Corte di cassazione ha affermato questo principio con la sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018, nella quale ha rimarcato, ricollegandosi ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che né l’accordo aziendale né il recesso dall’accordo collettivo, richiedono nell’attuale sistema post corporativo di relazioni sindacali una forma particolare ex lege ben potendo, quindi, intervenire anche sul piano verbale.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di cassazione era relativo al contratto aziendale sul riconoscimento dei premi in denaro previsto da una nota catena alimentare. L’accordo collettivo aveva durata annuale e prevedeva il tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi entro il 31 gennaio.
Sul presupposto del mancato pagamento di una porzione di premio, un nutrito gruppo di lavoratori richiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi previsti dall’accordo aziendale. La società si opponeva, tuttavia, sul presupposto che l’accordo aziendale sarebbe stato disdettato verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali prima del 31 gennaio.
In appello la tesi datoriale veniva rigettata, affermandosi da parte del collegio che, allo scopo di rendere efficace il recesso, era necessaria la forma scritta. La Corte di cassazione non condivide questa interpretazione e riforma, quindi, la decisione, evidenziando che, così come l’accordo aziendale non prevedeva la forma scritta, legittimamente il recesso della società poteva essere comunicato con qualsiasi forma alternativa, inclusa anche la semplice comunicazione verbale.
Ad avviso della Cassazione, il principio di libertà della forma si applica anche agli accordi collettivi di lavoro con la conseguenza che, in difetto di un’eventuale previsione sul recesso da comunicare per iscritto, la disdetta può intervenire sul piano verbale.

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