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L’INPS, con il Messaggio n. 594 del 2018, ha fornito informazioni circa il ticket licenziamenti in caso di procedura collettiva per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (come da art. 1, comma 137, della L.n. 205/2018) e le istruzioni per il versamento del contributo stesso.

In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.

Tale disposizione determina, pertanto, l’aumento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a carico dei datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS che licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo.

Come è noto, la disciplina dei licenziamenti collettivi è disciplinata dagli articoli 4 e 24 della L.n. 223/1991.

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Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017, esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018, si legge ancora nel Messaggio n. 594/2018, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il ticket licenziamenti nella mira parti all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del ticket licenziamenti in argomento è moltiplicata per tre volte.

Per i licenziamenti collettivi avviati entro il 20.10.2017, come sopra si è detto, l’articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone che “Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”. Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il ticket licenziamenti per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017. Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91).
Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91).

Per tutte le altre informazioni consultare il Messaggio n. 594 del 2018 e il suo Allegato (Allegato 1), disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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