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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 3096 del 2018 ha stabilito che i dipendenti pubblici ammessi ai dottorati di ricerca, possono fruire dell’ aspettativa retribuita solo se hanno un contratto tempo indeterminato, mentre tale diritto viene escluso per i lavoratori a  termine.

Ed è questo l’argomento trattato anche dall’articolo pubblicato oggi (9.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma. A.A. Moramarco; Titolo: “Aspettativa in caso di dottorato esclusa per i docenti con incarico annuale”) che di seguito riportiamo.

L’ aspettativa retribuita prevista per i dipendenti pubblici in caso di ammissione a dottorati di ricerca è fruibile esclusivamente dai lavoratori a tempo indeterminato, in quanto il diritto si fonda sulla stabilità del rapporto di lavoro e sull’interesse della Pubblica amministrazione a sfruttare le conoscenze acquisite dal proprio dipendente dopo il conseguimento del titolo accademico. L’esclusione del diritto per i lavoratori a termine, inoltre, non contrasta con il principio di non discriminazione di matrice europea. È quanto affermato dalla Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 3096, depositata ieri, che ha escluso la fruizione del beneficio per un docente con incarico annuale.

Il caso – Protagonista della vicenda è un insegnante cui era stato affidato per l’anno accademico 2007/2008 un incarico di docenza a tempo determinato e che aveva, altresì, vinto un posto di dottorato di ricerca senza borsa presso l’Università di Messina. L’insegnante chiedeva così al ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di fruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 2 della legge 476/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), modificato dall’articolo 52 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), ricevendo però risposta negativa dal Miur. Per il ministero il docente non avrebbe avuto il diritto di godere dell’aspettativa per motivi di studio, in quanto la norma subordina la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza al fatto che dopo il conseguimento del dottorato il rapporto di lavoro prosegua per almeno due anni, mentre l’incarico dell’insegnante dottorando era annuale. I giudici di merito, tuttavia, sia in primo che in secondo grado, ritenevano legittima la pretesa del docente, richiamando il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine anche per ragioni di studio, e condannavano di conseguenza il Miur alla conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del docente.

L’ aspettativa retribuita per il conseguimento del dottorato – La questione è arrivata poi in Cassazione dove i giudici di legittimità cambiano il verdetto ritenendo fondate le ragioni del ministero. Per la Suprema corte la questione dirimente riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 2 della legge 476/1984, che afferma il diritto di fruire dell’aspettativa in caso di dottorato di ricerca senza borsa, con la previsione della restituzione degli importi ricevuti dall’amministrazione di appartenenza se il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi al conseguimento del titolo. La norma, spiega il Collegio, consente al dipendente pubblico di arricchire il suo bagaglio culturale e all’amministrazione datrice di lavoro di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi post-universitari. Il legislatore ha, dunque, creato un felice connubio tra il diritto allo studio del dipendente e l’interesse della Pubblica amministrazione, «stabilendo, da una parte, l’incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e dall’altra una condizione di stabilità del rapporto di impiego che giustifica la deroga, per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità». La norma, poi, seppur riferita al pubblico dipendente senza ulteriori specificazioni deve intendersi valevole solo per i lavoratori a tempo indeterminato e non anche per i lavoratori a termine, come appunto gli insegnanti con incarichi temporanei, «perché è proprio sulla stabilità che si fonda il contemperamento fra gli opposti interessi in gioco, tanto che è stata prevista come condizione risolutiva del beneficio la cessazione del rapporto stesso».

La non disparità di trattamento con il lavoratore a tempo indeterminato – Per la Corte la norma non garantisce la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza anche agli assunti a tempo determinato e ciò non contrasta con il principio di non discriminazione in materia di pubblico impiego, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 190/70/Ce e affermato a più riprese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale principio, infatti, vieta trattamenti discriminatori nelle condizioni di impiego tra le due categorie di lavoratori, sempre che il diritto in questione «non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine», come affermato dall’articolo 6 del Dlgs 368/2001 attuativo della direttiva. E nel caso di specie, per la Cassazione sussistono elementi concreti che giustificano una disparità di trattamento, fondandosi l’aspettativa retribuita per il dottorato di ricerca su una «stabilità minima del rapporto», che manca nei contratti a termine, qualunque ne sia la durata. D’altronde, conclude la Corte, «ove si consentisse al dipendente assunto a tempo determinato di fruire del beneficio senza imporre ulteriori condizioni, si finirebbe per legittimare una discriminazione a contrario, perché per il lavoratore a termine, se oggettivamente impossibilitato a garantire la stabilità biennale, non potrebbe mai operare la condizione risolutiva».

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