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L’INPS, con Circolare n. 15 del 2018, ha informato gli interessati circa gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

In particolare, si legge quanto segue nella circolare 15/2018.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ex articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 (cfr. circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006). Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Per conoscere nel dettaglio l’importo dei contributi dovuti (decorrenza 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018) consultare il testo integrale della Circolare n. 15 del 2018, disponibile cliccando sul link.

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(Fonte: INPS)

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