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L’ANPAL, con decreto n. 2 del 2018, ha istituito l’ Incentivo Occupazione Mezzogiorno, con il quale ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano persone con determinate caratteristiche, spetta uno sgravio contributivo (escluso il premio INAIL) per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8060 euro annui, per ogni lavoratore assunto (art. 5).

Tale incentivo, sempre a norma del decreto n. 2/2018, è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.L.gs n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

  1. lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età;
  2. lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

L’ incentivo occupazione spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” e cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o nelle Regioni “in transizione” e cioè Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Il decreto precisa poi che in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori della Regione tra quelle sopra indicate, l’ incentivo occupazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. (art. 3)

L’ incentivo occupazione è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali (art. 4):

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  1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale (il massimale ovviamente è proporzionalmente ridotto) e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’ incentivo occupazione invece è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

A pena di decadenza, l’incentivo deve essere fruito entro il termine del 29 febbraio 2020 (art. 5, comma 3).

Il decreto, inoltre, precisa all’articolo 6 che l’ incentivo occupazione è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:

  1. nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  2. oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall’art. 7 del decreto

Nei casi indicati sub a), in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

Il decreto, all’articolo 7, precisa tra le altre cose, al comma 6 che per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’ incentivo occupazione può essere fruito solo quando, in aggiunta all’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ex D.M. 20 marzo 2013);
  2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 35% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

È rimesso all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato sulla base delle rispettive competenze (art. 7, comma 7).

L ‘incentivo occupazione, inoltre, è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1, comma 100, L.n. 205/2017 – Legge di Bilancio). In tal caso, precisa l’art. 8, comma 2, del decreto, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro , con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo, invece, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva (art. 9, comma 1)

I datori di lavoro interessati, per poter fruire del beneficio devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del decreto. (art. 10, comma 1)

Una volta presentata la domanda, l’INPS effettuerà le seguenti operazioni (art. 10, comma 2):

  1. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  2. verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  3. accerta la disponibilità residua delle risorse;
  4. comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore (art. 10, comma 3).

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive (art. 10, comma 4).

Il beneficio, a norma dell’articolo 11, comma 2, è autorizzato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.  Mentre per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza all’assunzione (art. 11, comma 3).

Il limite complessivo di spesa gestito dall’INPS è pari a 200 milioni di euro che graveranno sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) (art. 12, comma 1). Successivamente, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, tale dotazione sarà incrementata fino a concorrenza di 500 milioni di euro complessivi (art. 12, comma 2).

Per tutte le altre informazioni consultare il testo integrale del decreto n. 2 del 2018 disponibile cliccando sul link.

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