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Vi abbiamo informato nei giorni scorsi dell’intervenuto adeguamento retributivo per colf e badanti, scattato lo scorso 1° gennaio che comporterà nella busta paga un piccolo aumento (in alcuni casi fino a oltre 5 euro in più al mese, ad es. per chi assiste, in regime di convivenza, persone non autosufficienti l’aumento sarà di 6,18 euro mensili).

Oggi invece vi aggiorneremo sui contratti di assunzione, voucher e retribuzioni che coinvolgono questa categoria di lavoratori (circa 900mila quelli regolari) con lo speciale pubblicato oggi (29.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: F. Barbieri e V. Melis; Titolo: “Più badanti e meno colf, i lavoratori domestici verso quota 900mila”) che di seguito riportiamo.

Cresce il numero di italiani occupati nel settore Cinque collaboratori su dieci arrivano dall’Est Europa

Le buste paga che stanno per essere consegnate a colf, badanti o baby sitter saranno leggermente più “salate” per le famiglie. Scatta infatti l’adeguamento delle retribuzioni per effetto dell’indice Istat: un aumento dello 0,64% che porterà ad alcuni lavoratori domestici oltre 5 euro in più al mese. Ad esempio per chi assiste, in convivenza, persone non autosufficienti, lo stipendio salirà di 6,18 euro.
L’altra novità con la quale devono fare i conti le famiglie, se hanno collaboratori domestici occasionali e non hanno bisogno di personale stabile, è il cambiamento dei “voucher” che dal 2017 hanno lasciato il posto al «Libretto famiglia» (operativo dal 10 luglio scorso): un libretto nominativo prefinanziato, introdotto dalla manovra di primavera (il Dl 50/2017), che permette di pagare i “collaboratori” occasionali entro il tetto di 250 ore annue e di 5mila euro di corrispettivo. Per le famiglie, questo strumento offre maggiore flessibilità nell’utilizzo, ma al tempo stesso la retribuzione lorda minima oraria risulta di 10 euro, un importo più elevato rispetto al minimo tabellare fissato dal contratto collettivo (si veda l’articolo in basso).
La platea

I lavoratori domestici regolari assunti dalle famiglie italiane sono 866.747, stando agli ultimi dati Inps disponibili, riferiti al 2016, in leggero calo dal 2012 (anno in cui per effetto della sanatoria fu superata la soglia di un milione).
La quota però raddoppia secondo il Censis considerando anche i lavoratori nel sommerso per arrivare a un totale di un milione e mezzo di addetti alle attività domestiche.
Limitandosi alle statistiche ufficiali, si registra l’avanzata delle badanti, il cui peso è raddoppiato nel giro di dieci anni: se nel 2007 erano il 23,3% dei lavoratori domestici, oggi sono il 43,7%.
In base alle elaborazioni della Fondazione Moressa, in collaborazione con Domina (associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico), in valore assoluto dal 2007 le badanti si sono quasi triplicate, passando da poco meno di 146mila a oltre 379mila. Cresce l’età media (da 43 a quasi 49 anni) la presenza di uomini (dal 5,1 al 7,2 per cento) e soprattutto la quota di italiani, che nel 2007 rappresentavano appena l’8% della categoria, mentre ora sono il 20%, come dire uno su cinque. L’aumento delle badanti si traduce in un risparmio per lo Stato di 6,7 miliardi sui servizi di welfare (…).
La componente italiana è cresciuta anche tra le oltre 487mila colf, passando dal 25,1% del 2007 al 29% del 2016.
In generale, oggi tra tutti i lavoratori domestici regolari, uno su quattro è italiano, il 46% proviene dall’Europa dell’Est, l’8% dal Sudamerica, il 6% dall’Africa del Nord e il 15% dall’Asia.
Le agevolazioni ai datori

«L’aumento consistente del numero di badanti – commenta Teresa Benvenuto, segretario nazionale Assindatcolf, sindacato dei datori di lavoro domestico – è legato all’invecchiamento della popolazione che l’Italia e l’Europa stanno vivendo, e alla tendenza ad assistere le persone non autosufficienti in casa, con una sorta di welfare “fai da te”».
Al momento, però, le uniche due agevolazioni sulle quali possono contare i datori di lavoro domestico, sono la deduzione dal reddito dei contributi versati, fino a 1.549 euro all’anno, e la detrazione del 19% delle spese per badanti fino a 2.100 euro, se il reddito non supera 40mila euro, con un risparmio d’imposta massimo di 399 euro. «Benefici ancora troppo limitati – continua Benvenuto – rispetto agli oneri sostenuti dalle famiglie. Per questo Assindatcolf propone la deduzione totale del costo del lavoro domestico. Questo favorirebbe anche l’emersione di molti irregolari».
In base ai dati ufficiali, il 52% delle badanti lavora più di 30 ore settimanali e nel 2016 sono state dichiarate almeno 40 settimane per quasi metà dei lavoratori: rispetto al 2007 sono cresciute sia le percentuali di chi lavora più di 30 ore (erano il 38%) sia le settimane, a riprova del forte bisogno di assistenza. La retribuzione media è invece passata da 5.231 euro a 7.315 e i contributi totali versati dalle famiglie da 127 a 466 milioni di euro.
La maggior parte delle colf, invece, svolge meno di 30 ore settimanali (83,9% rispetto a 81,9% del 2007), anche se a livello settimanale è aumentata di molto la quota di assunte per tutto l’anno che oggi rappresenta il 55,5% del totale, rispetto al 39,6% del 2007. Le retribuzioni medie delle colf, infine, sono passate da 5.010 euro a 6.037 euro e i contributi totali versati da tutte le famiglie da 368 a 502 milioni di euro.
In vista delle elezioni, Assindatcolf ha organizzato un convegno per martedì 6 febbraio a Roma, con l’obiettivo di presentare ai partiti una serie di proposte su assistenza, conciliazione vita-lavoro, natalità.

E poi relativamente all’ASSUNZIONE di colf e badanti, (Firma: M. R. Gheido; Titolo: “L’INPS va informato entro il giorno prima”;

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Entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, il datore deve comunicare all’Inps i dati del lavoratore e le caratteristiche del contratto, se a tempo indeterminato o a termine. Gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rapporto di lavoro, da inserire nel contratto sono:

  1. la data dell’inizio del rapporto di lavoro (e della fine in caso di contratto a termine);
  2. il livello di appartenenza;
  3. la durata del periodo di prova;
  4. l’esistenza o meno della convivenza e, in ogni caso, l’eventuale domicilio del lavoratore, se diverso da quello della convivenza;
  5. la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
  6. la retribuzione pattuita;
  7. il luogo della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
  8. il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
  9. ogni altra indicazione caratterizzante il rapporto di lavoro che si va a instaurare.

Alcuni di questi dati sono oggetto della comunicazione all’Inps:

  1. i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore;
  2. la data di inizio del rapporto e quella di fine se si tratta di contratto a termine;
  3. la mansione della colf o della badante;
  4. il numero di ore settimanali fissate;
  5. la retribuzione;
  6. l’eventuale grado di parentela che lo lega al lavoratore;
  7. il regime di convivenza o non convivenza con la colf o la badante.

L’Inps mette a disposizione più strumenti per la comunicazione che può essere effettuata online, accedendo all’apposita procedura, oppure tramite contact center.
La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del ministero del Lavoro, del ministero della Salute, dell’Inail e della prefettura/ufficio territoriale del Governo.
Il datore di lavoro ha tempo cinque giorni per l’eventuale annullamento, trascorsi i quali può solo essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro. In caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato.
La comunicazione non deve essere effettuata se il datore di lavoro domestico utilizza prestazioni di lavoro di tipo accessorio (libretto famiglia) per il quale è attiva una apposita procedura telematica.

Invece relativamente ai nuovi voucher e ai profili contributivi di colf e badanti, riportiamo di seguito due articoli (firma Massimo Brisciani):

Tetto a 5mila euro per gli occasionali

Il lavoro domestico può essere prestato anche in via occasionale, senza la necessità di costituire un rapporto di lavoro dipendente. In questo caso il datore di lavoro domestico deve acquistare un libretto nominativo prepagato, il «Libretto famiglia», per pagare le prestazioni ricevute. Per ottenere il libretto, che sostituisce i vecchi voucher, è necessario registrarsi sul portale Inps o tramite call center.
Tramite il Libretto famiglia l’utilizzatore può remunerare le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare (lezioni private).
Il compenso orario minimo
Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale è così suddiviso: 8 euro per il compenso al lavoratore; 1,65 euro per la contribuzione alla gestione separata Inps; 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; 0,10 euro per gli oneri di gestione.
Il lavoratore riceve dunque un importo minimo di otto euro netti per ogni ora di lavoro, erogati direttamente dall’Inps. Il compenso è esente da imposizione fiscale ma concorre alla formazione del reddito utile alla richiesta o al rinnovo del permesso di soggiorno e non incide sull’eventuale stato di disoccupazione del collaboratore.
I limiti di utilizzo
Tramite il Libretto famiglia, il lavoratore può percepire nell’anno non più di:
?2.500 euro all’anno per il lavoro occasionale svolto per un singolo datore di lavoro domestico;
?5mila euro all’anno come somma di tutte le prestazioni occasionali rese presso tutti i datori di lavoro domestico.
La famiglia può erogare compensi complessivamente non superiori a 5mila euro all’anno per il lavoro occasionale prestato da tutti i collaboratori di cui si é avvalsa.
Se il lavoratore fa parte di categorie svantaggiate (disoccupati, studenti sotto i 25 anni, pensionati) il tetto è più elevato, perché si considera solo il 75% del valore per il rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore. Non è ammesso il rapporto di lavoro occasionale con soggetti con i quali sia in corso o sia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.

IL RAPPORTO DI LAVORO PASSO PER PASSO:

L’ASSUNZIONE
LE PROCEDURE

DATORE DI LAVORO: deve comunicare l’assunzione all’INPS entro le 24 ore del giorno precedente

TRAMITE INTERNET: procedura disponibile sul sito INPS www.inps.it

TRAMITE CALL CENTER: numero verde gratuito 803164

SANZIONI: in caso di mancata comunicazione obbligatoria all’INPS è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

1.     TEMPO INDETERMINATO:

Nel contratto bisogna precisare:

·       la data dell’inizio del rapporto di lavoro;

·       il livello di appartenenza del lavoratore, dal quale dipendente la retribuzione (ci sono quattro livelli: A, B, C. D, ai quali corrispondono due parametri retributivi, normale e super);

·       la durata del periodo di prova (8 giorni; al massimo 30 giorni per i livelli D e D Super);

·       l’esistenza o meno della convivenza e, in ogni caso, l’eventuale domicilio del lavoratore, se diverso da quello della convivenza;

·       l’orario;

·       la retribuzione;

·       il luogo della prestazione lavorativa e la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;

·       il periodo concordato di godimento delle ferie annuali

2.     TEMPO DETERMINATO:

Il contratto deve essere scritto, a meno che la durata non superi i 12 giorni di calendario.

Non è necessario indicare il motivo per il quale l’assunzione avviene a termine.

La proroga è ammessa se la durata del contratto iniziale è inferiore a tre anni.

Sono ammesse fino a 5 proroghe.

La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.

ATTENZIONE A:

I contributi da versare sono più elevati:

l’1,4% in più della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Non si applicano se il contratto a termine è stipulato per sostituire lavoratori assenti (ad esempio maternità) e potrà essere recuperato in caso di trasformazione a tempo determinato.

3.      LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Se il datore di lavoro si rivolge a un’agenzia di somministrazione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra la famiglia e il lavoratore domestico: quest’ultimo rimane alle dipendenze dell’agenzia. L’agenzia fattura periodicamente alla famiglia le prestazioni rese dal domestico.

In caso di somministrazione a tempo determinato, non è più necessario motivare l’apposizione del termine

ATTENZIONE A:

La contribuzione dovuta all’INPS dall’agenzia è la stessa che pagherebbe il datore di lavoro privato. L’agenzia applicherà una maggiorazione al costo finale della prestazione, corrispondente al proprio guadagno.

4.     LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoratore domestico può essere assunto part-time: ad esempio per quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì e per otto ore il lunedì e il giovedì. L’assunzione deve risultare da atto scritto, dal quale risulti l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale.

ATTENZIONE A:

Per i lavoratori di livelli B, B Super e C e per gli studenti fra i 16 e i 40 anni è prevista la possibilità di assunzione in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.

I NUOVI VOUCHER

LIBRETTO DI FAMIGLIA

I REQUISITI:

·       Utilizzatori e prestatori devono registrarsi preventivamente al servizio “Prestazioni Occasionali” sul sito dell’INPS;

·       Il prestatore comunica dati anagrafici e Iban;

·       L’utilizzatore alimenta il portafoglio telematico;

LA PROCEDURA:

·       Entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione l’utilizzatore comunica dati anagrafici e dati del rapporto;

·       l’INPS invia al prestatore un sms di conferma;

·       Entro il 15 del mese successivo la prestazione, l’INPS elabora il prospetto di paga mensile e paga il compenso su conto corrente bancario o tramite bonifico. Il compenso orario minimo è di 10 euro (comprensivi dei contributi INAIL e INPS), pari a 8 euro netti.

I VINCOLI:

L’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali è ammesso per le attività lavorative che, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), danno luogo:

·       a compensi totali non superiori a 5.000 euro;

·       per le prestazioni rese tra lo stesso prestatore e lo stesso utilizzatore, a compensi totali non superiori a 2.500 euro.

LA DURATA MASSIMA:

·       250 ore nell’arco dello stesso anno civile.

IL DIVIETO:

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

Invece, relativamente ai profili contributivi (firma: M. Brescini):

Deduzione dal reddito fino a 1.549 euro l’anno

Per ciascun rapporto di lavoro domestico denunciato dal datore, l’Inps apre una posizione assicurativa in favore del lavoratore. Il contributo orario dovuto all’Inps è:

  1. commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria, se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali;
  2. fisso, se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.

La somma complessiva da versare all’Inps si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l’ultimo sabato del trimestre solare. A carico del lavoratore è posta una quota minima di contributo che viene trattenuta dalla retribuzione.
Contestualmente al versamento dei contributi Inps, sono dovuti anche quelli alla CassaColf nella misura oraria complessiva di 0,03 euro(di cui 0,01 euro a carico del lavoratore).
Versamento dei contributi

I contributi devono essere versati con cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere pagati entro dieci giorni.

Il pagamento dei contributi può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

  • bollettino Mav ricevuto tramite posta e scaricabile dal sito Internet dell’Inps;
  • circuito «Reti Amiche» (tabaccherie che espongono il logo «Servizi Inps», sportelli bancari e sito internet di Unicredit Spa);
  • online sul sito Internet dell’Inps;
  • tramite contact center (numero verde gratuito 803.164).

Benefici fiscali per il datore 

Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi a suo carico versati all’Inps a favore dei lavoratori domestici fino all’importo massimo annuo di 1.549,37 euro.
Il beneficio si traduce in una riduzione dell’imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, tanto maggiore quanto più elevata è l’aliquota Irpef marginale (al massimo il 43% di euro 1.549,37 euro, oltre al vantaggio sulle addizionali regionale e comunale).

Poiché si applica il criterio di cassa si devono considerare soltanto gli importi pagati nell’anno fiscale oggetto di dichiarazione.

Inoltre è riconosciuta una specifica detrazione del 19% delle spese sostenute per badanti. Lo sconto si applica alle spese, fino a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l’onere non supera 40.000 euro.

I CONTRIBUTI

IL CONTRIBUTO ORARIO DOVUTO ALL’INPS È:

·       in proporzione a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria, se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali.

I contributi vanno versati per tutte le ore retribuite. La somma complessiva si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l’ultimo sabato del trimestre solare. A carico del lavoratore è posta una quota minima di contributo che viene trattenuta dalla retribuzione, mentre il datore di lavoro è responsabile per l’intero versamento.

·       Fisso, se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.

·       Dal 1° gennaio 2013 per i rapporti a tempo domestico è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

Relativamente alla gestione del rapporto di lavoro con colf e badanti, riportiamo di seguito il seguente articolo (firma: M. Lombardo):

Periodi di malattia a carico del datore

Anche i lavoratori domestici hanno diritto a un periodo di ferie retribuito di 26 giorni.
Ferie, permessi e riposi
Ogni anno vanno godute almeno quattro settimane di ferie, che – compatibilmente con le esigenze delle parti – devono essere fruite fra giugno e settembre: le ferie devono avere carattere continuativo e il godimento può essere frazionato in non più di due periodi. Non è possibile monetizzarle, se non alla fine del rapporto. Ai lavoratori domestici spettano anche alcune ore di permessi retribuiti per effettuare visite mediche documentate (16 ore annue per i domestici conviventi, 12 per i non conviventi), tre giorni lavorativi in caso di lutto o documentata grave avversità che abbia coinvolto familiari o parenti entro il secondo grado e due giorni in caso di nascita di un figlio (al padre lavoratore).
Quanto ai riposi, è bene ricordare la recente sentenza della Cassazione (n. 24/2018), che ha sancito il diritto a 11 ore di riposo consecutivo del lavoratore: si applica anche ai lavoratori domestici.
Infortuni
I collaboratori domestici sono assicurati all’Inail (la quota è compresa nella contribuzione dovuta all’Inps) e in caso di infortunio hanno diritto a conservare il posto per un periodo che varia in base all’anzianità di servizio. A livello retributivo, i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre per i giorni successivi scatta l’indennità da parte dell’Inail.
Malattia 
In caso di malattia, il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e fargli arrivare il certificato medico. In queste ipotesi, il datore di lavoro deve garantire la conservazione del posto (la durata varia in base all’anzianità di servizio) ed è tenuto al pagamento della metà dello stipendio pattuito per i primi 3 giorni e del salario intero per quelli successivi, variabili a seconda dell’anzianità e comunque fino a un massimo di 15 giorni.
Maternità
La lavoratrice domestica è tutelata dalla normativa sulla maternità, come tutte le lavoratrici madri. Durante questo periodo infatti matura l’anzianità di servizio, le ferie, la tredicesima, il Tfr e l’accredito figurativo dei contributi per la pensione. Se all’inizio del congedo di maternità ha 52 settimane di contributi versati nei due anni precedenti, o 26 settimane nell’anno precedente, ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps.

LA GESTIONE:

MALATTIA

Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.

Il lavoratore deve far arrivare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.

Il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti a seconda dell’anzianità maturata presso la stessa famiglia.

Il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito peri i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi.

RIPOSI E FESTIVITÀ

Per i domestici che vivono con la famiglia: almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata. Il riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, è pari a una giornata lavorativa intera o a due mezze giornate di cui una di domenica.

Per i domestici che non vivono con la famiglia il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica

MATERNITÀ

Alle lavoratrici domestiche si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri. È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi la data presunta del parto e durante i 3 successivi.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto: può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.

L’indennità è pari all’80% del salario normale, sul quale sono pagati i contributi

FERIE

26 giorni, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali.

Le ferie sono frazionabili in non più di due periodi l’anno previo accordo tra le parti

INFORTUNIO:

I lavoratori domestici sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro. Il premio assicurativo è riscosso dall’INPS unitamente ai contributi previdenziali.

Garantita la conservazione del posto, una volta superato il periodo di prova, per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro (fino a 6 mesi: 10 giorni; oltre 6 mesi e fino a 2 anni: 45 giorni; oltre 2 anni: 180 giorni.

CONGEDO MATRIMONIALE:

15 giorni di calendario consecutivi di congedo retribuito

Per quanto riguarda invece la cessazione del rapporto di lavoro con colf e badanti riportiamo il seguente articolo (Firma: M. Brisciani):

Preavviso dimezzato per le dimissioni

Il rapporto di lavoro domestico può essere risolto per:
scioglimento alla scadenza del termine;
licenziamento o dimissioni in periodo di prova;
dimissioni;
recesso del datore. Il datore di lavoro può recedere liberamente, fatto salvo il periodo di preavviso o il pagamento dell’indennità sostitutiva da riconoscere al lavoratore con i ratei di tredicesima, ferie e Tfr maturati. Il recesso può avvenire anche per “giusta causa”, cioè per fatti di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In questo caso al lavoratore non spettano indennità;
risoluzione consensuale, cioè nel caso in cui le parti concordino di risolvere il rapporto;
impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause di forza maggiore.
Un caso particolare è costituito dalla morte del datore di lavoro. Poiché il servizio è reso alla famiglia è possibile il subentro del coniuge o di un altro famigliare nel rapporto di lavoro, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
In caso di licenziamento, il datore, su richiesta scritta del lavoratore, deve fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento (articolo 39 del Ccnl).
Il preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro entrambe le parti devono osservare i termini di preavviso. Per il datore il preavviso è:
fino a cinque anni di anzianità di servizio del lavoratore, 15 giorni di calendario
oltre i cinque anni di anzianità di servizio, 30 giorni di calendario.
Nel caso di dimissioni del lavoratore i termini indicati sono ridotti del 50% (fino a cinque anni di anzianità del lavoratore, quindi 8 giorni).
Tfr 
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, anche se la prestazione è limitata a poche ore la settimana o la risoluzione del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova. Per il calcolo del Tfr bisogna considerare la retribuzione mensile, la tredicesima e, nel caso in cui il lavoratore consumi due pasti al giorno e viva nell’abitazione del datore di lavoro, l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.Dal 1° gennaio 1990 la retribuzione complessiva annua viene divisa per 13,5. La somma di Tfr determinata anno per anno deve essere rivalutata in base ai coefficienti Istat pubblicati ogni mese. Il lavoratore può chiedere l’anticipazione del Tfr per non più di una volta all’anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato.

LA CESSAZIONE

LE CAUSE:

Il rapporto di lavoro domestico può terminare per una delle seguenti cause:

·       scioglimento alla scadenza del termine;

·       licenziamento o dimissioni in periodo di prova;

·       dimissioni del lavoratore;

·       recesso del datore di lavoro;

·       risoluzione consensuale;

·       impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause di forma maggiore;

·       morte del lavoratore

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, anche se la prestazione è limitata a poche ore la settimana oppure la risoluzione del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova.

IL CALCOLO DEL TFR:

Per il calcolo del Tfr occorre prendere in considerazione, come per la generalità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima e, nel caso in cui il lavoratore consumi due pasti al giorno e viva nell’abitazione del datore di lavoro, l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio

Relativamente all’adeguamento annuale della retribuzione di colf e badanti, riportiamo di seguito il seguente articolo (firma: A. Rota Porta):

Al via da gennaio i mini-aumenti della paga oraria

Buste paga aggiornate da gennaio, dopo l’adeguamento annuale dei livelli retributivi applicati al lavoro domestico. Un meccanismo dettato dal contratto nazionale di lavoro: le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono rivalutati – da una commissione nazionale ad hoc – secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’Istat al 30 novembre dell’anno precedente. Questa variazione si applica all’80% per adeguare le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
I nuovi importi valgono, quindi, a partire dalle retribuzioni di gennaio ma non è detto che interessino tutti i datori di lavoro: infatti, se sono stati pattuiti elementi economici ulteriori rispetto alle paghe tabellari, purché espressamente attribuiti con modalità “assorbibile” (ad esempio, superminimo assorbibile, acconto su futuri aumenti contrattuali) è facoltà del datore di lavoro decurtare l’importo dell’aumento da questi trattamenti (in tutto o in parte). Su questo punto è dunque opportuno essere precisi, nel momento in cui si accordano incrementi di stipendio al collaboratore. In sostanza, l’aumento annuale riguarda le famiglie che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali.
L’aumento delle retribuzioni è determinato dunque per effetto dell’indice Istat (0,8%), che ha generato un incremento del tasso di variazione dello 0,64 per cento.
Il datore di lavoro, con il pagamento periodico della retribuzione, è tenuto contrattualmente a predisporre un prospetto paga in duplice copia: una va consegnata al lavoratore e contiene la firma del datore; l’altra resta al datore di lavoro, controfirmata dal lavoratore.
Secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, la retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci che devono trovare evidenza sul cedolino:
retribuzione minima contrattuale (comprensiva per i livelli D e D super di un elemento detto indennità di funzione);
gli eventuali scatti di anzianità,
l’eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
l’eventuale superminimo, evidenziando se si tratti di una corresponsione di miglior favore non assorbibile.
Per quanto riguarda gli scatti di anzianità, spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale: il numero massimo degli scatti è fissato in 7 e gli stessi non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
Figurano in busta paga anche l’indicazione degli eventuali compensi per le ore straordinarie prestate e per le festività, e le trattenute per oneri previdenziali a carico del lavoratore.
Al lavoratore compete una mensilità aggiuntiva a titolo di tredicesima, da corrispondere entro il mese di dicembre. Qualora il rapporto di lavoro non raggiunga un anno intero di servizio, saranno dovuti tanti dodicesimi di questa mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Infine, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno: l’importo deve essere dedotto della quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta in busta paga. Si tratta di una certificazione diversa rispetto a quella rilasciata alla generalità dei lavoratori dipendenti (la Certificazione unica), poiché il datore di lavoro domestico, non avendo la qualifica di sostituto d’imposta, non effettua alcuna ritenuta ai fini Irpef sulle retribuzioni erogate.
Questo documento va rilasciato almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’attestazione, oltre che per la dichiarazione dei redditi, è utile al collaboratore per la propria dichiarazione Isee (necessaria in caso di richiesta di prestazioni agevolate) o per l’accesso ai servizi di pubblica utilità. Il lavoratore deve quindi verificare la sua situazione reddituale e individuare se vi siano redditi imponibili che diano l’obbligo del versamento dell’Irpef.

LE NUOVE RETRIBUZIONI

LIVELLI CONVIVENTI

(*)

MAX 30 ORE SETTIMANALI (**) NON CONVIVENTI

(*)

ASSISTENZA NOTTURNA (**)

AUTOSUFFICIENZA

SI NO
A 629,15   4,57    
AS 743,55   5,39    
B 800,74 571,96 5,72    
BS 857,94 600,56 6,06 986,62  
C 915,15 663,46 6,4    
CS 972,33   6,74   1118,18
D 1143,91

***+169,15

  7,78    
DS 1201,11

***+169,15

  8,12   1381,3

Nota: *mensili; **orari; *** indennità                     Fonte: Ministero del lavoro

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