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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1759 del 2018, ha dato il “via libera al licenziamento del lavoratore che addebita al fondo di solidarietà aziendale spese mediche gonfiate” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25.1.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da …, dipendente della società …, confermando il rigetto delle domande da lui svolte in primo grado, dirette a far accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 20.10.2006, a seguito di contestazione disciplinare con cui la datrice di lavoro gli aveva addebitato di aver presentato al fondo di solidarietà aziendale …, mediante artifizi e raggiri e al fine di ottenere un indebito rimborso di spese mediche, delle fatture mediche falsificate nell’importo, anche al fine di ottenere il riconoscimento di disagio familiare previsto dal regolamento del fondo. La corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello, sia relativamente alla mancata considerazione dell’esito positivo del procedimento penale a carico del …, risoltosi con una sentenza di non doversi procedere, sia con riguardo alla lamentata tardività della contestazione disciplinare.

In particolare la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse irrilevante l’esito del procedimento penale non potendo sussistere alcun giudicato, non trattandosi di sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto; che dall’esame della documentazione prodotta dalla società, relativa alle richieste di rimborso ed alle relative fatture mediche indicate nella contestazione disciplinare era emersa la riconducibilità della falsificazione proprio al …, trattandosi di fatture emesse in favore dei suoi familiari (moglie e figli). Infine la Corte ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare, che non sussisterebbe stante la difficoltà e la laboriosità dell’accertamento dei fatti, conosciuti in pieno solo dopo la conclusione delle indagini penali. È stata altresì ritenuta infondata la censura relativa alla violazione della procedura di contestazione disciplinare, sussistendo la prova della ricezione da parte del … del telegramma con cui la datrice di lavoro aveva fissato per il 19.10.2006 l’audizione orale, cui il lavoratore si era presentato.

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… ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha risposto … spa con controricorso.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso del lavoratore.

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