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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1634 del 2018, ha stabilito che “ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore non può limitarsi a produrre le buste paga senza i certificati medici” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.1.2018).

Ma vediamo insieme i fatti di causa.

Con sentenza depositata il 23.5.2015, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato, il 30.4.2008, a … per superamento del periodo di comporto della società … s.p.a., con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (nel testo antecedente la novella legislativa n. 92 del 2012), respingendo la domanda del lavoratore di risarcimento del danno per demansionamento e di pagamento dell’indennità di trasferta, nonché la domanda del datore di lavoro di obblighi di manleva delle società … spa e … spa.

Il giudice d’appello ha, per quel che qui interessa, ritenuto che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti a provare l’assenza del lavoratore, a causa di malattia, in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento a fronte della produzione, da parte del datore di lavoro, delle sole buste paga (e non dei certificati medici).

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La … spa ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi (il primo articolato in più punti), illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.

In particolare la Corte Suprema, nella sentenza 1634/2018, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che “solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato” (Cass. n. 11092/2005; in senso conforme Cass. n. 284/2017; Cass. n. 23312&2010; Cass. n. 23920 del 2010).

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, che determina ai sensi dell’art. 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto: discende dall’art. 5 della legge n. 604 del 1966 l’onere di provare, a carico del datore di lavoro, il requisito costitutivo dell’esercizio del potere espulsivo ossia il superamento, da parte del lavoratore, di un numero di assenze per malattia indicate – come nel caso di specie – dalla contrattazione di settore quale limite massimo alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per qualsiasi ulteriore informazione consultare la sentenza n. 1634 del 2018 disponibile cliccando sul link.

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