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Videosorveglianza occulta, il datore di lavoro deve avvisare i dipendenti:

La Corte di Strasburgo, con una sentenza depositata ieri (9.1.2018), ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato ad avvisare i dipendenti in caso di utilizzo di strumenti di videosorveglianza, anche nel caso in cui stia raccogliendo prove per accertare l’identità di lavoratori sospettati di furto.

Tuttavia le prove raccolte attraverso telecamere nascoste possono essere utilizzate in un processo sul licenziamento per furto a patto che non siano le uniche a carico dei lavoratori accusati.

E a commentare la sentenza della Corte di Strasburgo è anche l’articolo pubblicato oggi (10.1.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: M. Castellaneta; Titolo: “La ripresa occulta non può essere la sola prova del reato”) che di seguito riportiamo.

Il datore di lavoro deve avvisare i dipendenti se utilizza strumenti di videosorveglianza. E questo anche quando vuole accertare l’identità dei lavoratori sospettati di furto. Detto questo, però, le prove raccolte attraverso le telecamere nascoste possono essere utilizzate in un processo relativo al licenziamento se non sono l’unica prova a carico dei dipendenti.
È la Corte europea dei diritti dell’uomo a stabilirlo con la sentenza depositata ieri (ricorsi n. 1874/13 e 8567/13), di condanna alla Spagna per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto al rispetto della vita privata, ma anche di “assoluzione” per i profili legati all’equità del processo (articolo 6).
A rivolgersi a Strasburgo alcuni cittadini spagnoli, cassieri in un supermercato. Il datore di lavoro aveva deciso di installare alcune telecamere perché dagli scaffali erano scomparsi dei prodotti. Tuttavia, aveva avvisato i dipendenti solo dell’esistenza di alcune telecamere, nascondendone altre. Individuati i responsabili, li aveva licenziati. I tribunali interni avevano respinto i ricorsi dei dipendenti, che contestavano il licenziamento, non ritenendo violato il diritto al rispetto della vita privata.
Di qui il ricorso alla Corte che ha raggiunto un verdetto salomonico. Da un lato, infatti, Strasburgo ha ritenuto che fosse stato violato l’articolo 8 della Convenzione proprio perché i lavoratori non erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere. Una situazione – osservano i giudici internazionali – che ha portato a un’ingerenza nella vita privata anche perché il datore di lavoro ha effettuato una videosorveglianza generale, senza sospettare in modo specifico di determinati dipendenti. Rilevante anche il dato temporale perché la sorveglianza era durata per settimane e per l’intero orario di lavoro. Un insieme di elementi che porta la Corte a non ritenere l’ingerenza compatibile con la Convenzione.
Strasburgo, però, non ha ritenuto che l’utilizzo dei filmati nel processo, in presenza di alcune condizioni, fosse contrario alla Convenzione. Per la Corte, infatti, per accertare un’eventuale violazione dell’equo processo relativo al licenziamento, svoltosi utilizzando prove assunte in contrasto con l’articolo 8, è necessario considerare tutte le circostanze del caso, inclusa l’importanza delle prove in questione e il carattere decisivo o meno dei video. Se i filmati non costituiscono l’unica prova sulla quale si basa la decisione dei giudici interni che considerano il licenziamento legittimo, ma il procedimento interno ha al centro anche prove testimoniali e altri elementi, il processo deve essere considerato equo.

IN SINTESI 

1 LE REGOLE DI BASE

Il datore di lavoro può installare videocamere nel suo negozio per accertare la complicità dei propri dipendenti in alcuni furti ma solo comunicandone la presenza. Se non lo fa, viola il diritto al rispetto della vita privata assicurato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
2 IL NUOVO PRINCIPIO

Il procedimento interno relativo al licenziamento dei dipendenti in cui sono utilizzati i filmati raccolti in violazione della Convenzione è considerato equo se le riprese non sono l’unica prova a carico del lavoratore licenziato

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