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Demansionamento e danno biologico nel pubblico impiego, la ripartizione della giurisdizione:

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 28368 del 2017, hanno fornito un importante chiarimento relativamente al pubblico impiego ed in particolare circa la competenza delle magistrature: del giudice ordinario per il demansionamento e del giudice amministrativo per il risarcimento del danno biologico.

Ma vediamo nel dettaglio l’importante decisione delle Sezioni Unite con l’articolo pubblicato oggi (29.11.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli, Titolo: “Pubblico impiego, demansionamento al giudice ordinario e danno biologico a quello amministrativo”) che di seguito riportiamo.

Lezione magistrale della Cassazione sul pubblico impiego e in particolare sulla ripartizione di competenze per un dipendente Anas che da società pubblica si è trasformata in privata (26 luglio 1995). Le Sezioni unite, infatti, con la sentenza n. 28368/2017 si sono trovati ad affrontare una tra le questioni più spinose ossia la richiesta di un lavoratore assunto dall’Anas negli anni ’70 e che rivendicava un danno da demansionamento e al tempo stesso un risarcimento per aver patito un infarto a causa di questa situazione.

I fatti – La Cassazione – a tal proposito – ha chiarito che nel caso concreto non si potesse parlare di danno unico ma di due tipologie di danno. La prima legata al risarcimento del danno da demansionamento e la seconda legata, invece, al danno biologico per l’infarto patito. Il dipendente, infatti, aveva rilevato una responsabilità contrattuale della parte datoriale pubblica “per asserito sovraccarico di mansioni e di incarichi che, a suo modo gli avevano causato l’infarto”. La Corte così ha precisato che ai fini del riparto della giurisdizione relativamente a una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della Pa occorresse richiamare un precedente di Cassazione (sentenza n. 20726/2012). Quest’ultimo, attribuiva al giudice ordinario le questioni attinenti al rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 (discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa stabilito dall’articolo 69, comma 7, del Dlgs 165/2001) e lasciava, invece, l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti il periodo di lavoro anteriore a tale data.

Conclusioni – E’ stata così dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle rivendicate mansioni superiori e alla relativa richiesta di pagamento delle differenze retributive e di risarcimento dei danni per la lamentata dequalificazione, mentre è stata confermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla verifica della sussistenza del danno biologico per l’evento patologico del 1992 (perché come detto rientrante nell’ambito del rapporto di pubblico impiego).

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