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Conciliazione vita e lavoro e sgravi contributivi, il deposito dei CCNL:

Il DM 12 settembre 2017 del Ministero del Lavoro, come è noto, ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro privati per la promozione della conciliazione vita-lavoro attraverso la stipula di CCNL aziendali.

I benefici previsti sono riconosciuti, secondo quanto stabilito dal Decreto, sotto forma di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali a partire dallo scorso 17 ottobre.

E per saperne di più sui suddetti sgravi contributivi relativi al decreto sulla conciliazione vita e lavoro riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (19.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Bonus per conciliare vita e lavoro”).

Ecco l’articolo.

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Dal 17 ottobre è attiva la procedura telematica per il deposito dei contratti collettivi che prevedono misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro migliorative rispetto ai Ccnl di riferimento o alle previsioni di legge.
Lo comunica il ministero del Lavoro sul proprio sito, a seguito della pubblicazione e della registrazione presso la Corte dei conti del decreto interministeriale del 12 settembre 2017, di attuazione dell’articolo 25 del Dlgs 80/2015, con cui sono state stanziate risorse finanziarie (originariamente per il 2016-2018, ma poi ripartite sul biennio 2017-2018) in favore dei contratti di secondo livello che prevedono misure ed interventi per promuovere e favorire la conciliazione tra vita professionale e privata.
Il deposito, funzionale a richiedere lo sgravio contributivo in base all’articolo 5 del decreto, riguarda i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, ma non quelli eventualmente già depositati per beneficiare della detassazione secondo quanto richiesto dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016. Successivamente al deposito i contratti saranno direttamente trasmessi all’Ispettorato territoriale competente.
Il ministero, dunque, consente di fatto, a tutte le aziende potenzialmente interessate a richiedere il beneficio, di depositare fin da subito i contratti sottoscritti, ricordando che la prima scadenza fissata dall’articolo 6 del decreto è quella del 31 ottobre 2017. Tale data riguarda il deposito dei contratti che attingeranno alle risorse stanziate per il 2017 e per i quali la relativa istanza all’Inps (ancora non disponibile) dovrà essere presentata entro il 15 novembre prossimo.
I datori di lavoro hanno invece tempo fino al 31 agosto 2018 per depositare i contratti che si avvarranno delle risorse stanziate per il 2018, e fino al 15 settembre del prossimo anno per presentare la relativa richiesta all’Inps.
La fase successiva al deposito sarà la presentazione dell’istanza telematica all’istituto di previdenza (da effettuare anche per i contratti già depositati), che, come ha preannunciato il ministero, dovrebbe essere resa disponibile dall’Istituto fin dai prossimi giorni, posto che la prima scadenza è il 15 novembre prossimo.
Sarà certamente quello il momento cruciale della procedura, posto che solo dopo gli invii e le conseguenti istruttorie da parte dell’Inps le aziende potranno conoscere la misura del beneficio effettivamente spettante, considerato che l’articolo 4 del decreto individua una modalità di determinazione dello sgravio che dipende sia dal numero delle istanze ricevute (tra le quali sarà equamente ripartito il 20% delle risorse annuali stanziate), sia dalle dimensioni aziendali dei datori di lavoro beneficiari (tra i quali sarà ripartito il restante 80% in funzione del numero medio dei dipendenti dell’anno precedente la domanda).

 

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