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Integrazione salariale le regole INPS per l’accesso al Fondo:

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 2017, ha reso note le regole per i datori di lavoro per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale – FIS relativamente agli aspetti gestionali della integrazione salariale con gli istituti contrattuali come ferie, malattia e congedi (v. anche Assegni FIS compatibili con indennità di malattia e maternità).

Per maggiori dettagli e chiarimenti sull’accesso al Fondo di Integrazione Salariale riportiamo di seguito lo speciale pubblicato oggi (16.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “Il Fis cede il passo alle indennità”).

Il quadro delle regole per il ricorso al Fondo di integrazione salariale (Fis) si è completato con la circolare 130/2017 dell’Inps, che ha fornito ai datori di lavoro una serie di istruzioni rilevanti, con particolare riguardo agli aspetti gestionali legati alla convivenza tra le misure del Fis e gli istituti contrattuali come ferie, malattia, congedi.
Il Fis – disciplinato dall’articolo 29 del Dlgs 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali e regolato dal decreto interministeriale Lavoro-Economia 94343/2016 – prosegue la gestione del fondo di solidarietà residuale, istituito dalla legge 92/2012 e comprende nel suo perimetro applicativo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e non sono destinatari dei trattamenti della Cigo e della Cigs, appartenenti a comparti nei quali non sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale.
Il Fis eroga due tipologie di prestazione, differenti a seconda della causale che fa scattare la richiesta di accesso ai trattamenti:
l’assegno di solidarietà;
l’assegno ordinario.
Quest’ultimo trattamento è previsto soltanto quale ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Nella circolare 130/2017, l’Inps ha spiegato che nel periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del trattamento di fine rapporto, poiché queste misure non sono contemplate dal Dm 94343/2016.
Indipendentemente dal tipo di trattamento, non sono integrabili, perché non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa:
l’indennità sostitutiva delle ferie;
le festività soppresse;
l’indennità di mancato preavviso.
L’Inps ha spiegato che la previsione dell’articolo 10 del Dm 95442/2016, sul cumulo tra Cigo e contratto di solidarietà nella stessa unità produttiva (per lo stesso arco temporale) è incompatibile con la disciplina del Fis, poiché il cumulo non è previsto dalla legge.
Entrando nel dettaglio sui rapporti tra le prestazioni del Fis e i vari istituti contrattuali, merita un approfondimento il tema delle ferie. Durante il periodo di chiusura per ferie collettive, nessun lavoratore potrà beneficiare delle integrazioni garantite dal Fis, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura.
Per gli altri aspetti, occorre invece distinguere tra l’assegno ordinario e quello di solidarietà.
Assegno ordinario
Nell’ipotesi di erogazione dell’assegno ordinario, l’Inps – nel solco di una prassi già consolidata (messaggio 9268/2012) e tracciata dalle indicazioni ministeriali (interpello 19/2011) – conferma che nel caso di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto, questo periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell’attività produttiva.
In caso di riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia pure a orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Assegno di solidarietà
Passando all’assegno di solidarietà, occorre prima distinguere tra le ferie maturate in periodi anteriori all’accordo di solidarietà e le ferie relative a periodi successivi all’applicazione dell’accordo: le prime non sono imputabili a carico del Fis.
Scatta, invece, l’intervento integrativo per i periodi di ferie maturati in costanza dell’accordo di solidarietà e fruiti nell’ambito del periodo autorizzato. Diversamente, sono a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in costanza dell’accordo di solidarietà, ma fruite al di fuori del periodo autorizzato.

Le combinazioni

MALATTIA 

Assegno ordinario

In caso di sospensione a zero ore:
se la malattia è sorta durante il periodo di sospensione, allora non è indennizzabile; il lavoratore continua a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia;
se la malattia è sorta prima dell’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, occorre valutare a seconda delle casistiche (circolare Inps 82/2009)
In caso di riduzione di orario:
l’assegno ordinario non è dovuto

 

Assegno di solidarietà

In caso di riduzione orizzontale:
sono pagati sia l’assegno di solidarietà, per le ore di riduzione di orario, sia l’indennità economica di malattia per le ore lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione è corrisposta in misura costante
In caso di riduzione verticale con stipendio variabile:
se la malattia subentra durante una giornata di riduzione, c’è l’assegno di solidarietà; se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia

INFORTUNIO 

Assegno ordinario:

Se l’infortunio si è verificato prima dell’inizio del trattamento:
il lavoratore ha diritto alla relativa indennità prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale
Se l’infortunio avviene nel corso della prestazione :
il dipendente avrà comunque diritto alla normale indennità erogata dall’Inail e non all’assegno ordinario

Se l’infortunio si è verificato prima del ricorso all’assegno di solidarietà:
il lavoratore ha diritto alla relativa i ndennità, anche se l’infortunio si protrae durante la fruizione dell’assegno di solidarietà

Assegno di solidarietà:

Se l’infortunio avviene nel corso della fruizione dell’assegno di solidarietà:
il trattamento d’infortunio è calcolato rispetto alle ore lavorate. Per le ore perse in virtù della riduzione d’orario, si ha diritto all’ integrazione salariale

CONGEDI 

Assegno ordinario:

L’astensione obbligatoria per gravidanza prevale sempre sull’assegno ordinario
Per il congedo parentale il lavoratore, anche dopo l’intervento del Fis, può decidere di avvalersi o meno della facoltà di astensione. Se si astiene avrà diritto solo alla relativa indennità
permessi per allattamento spettano se nella giornata ci sono prestazioni lavorative (quindi solo in caso di riduzione di orario, qualora coincidano con le ore di attività lavorativa)

Assegno di solidarietà:

Nel caso in cui il congedo di maternità o il congedo parentale siano già in atto: 
la lavoratrice continua a percepire l’indennità
di maternità
Nelle ipotesi in cui i congedi inizino durante la fruizione dell’assegno di solidarietà:
occorre distinguere le ipotesi in cui
la riduzione di orario applicata sia in forma orizzontale o verticale
con retribuzione variabile

 

La richiesta. I tempi per la sospensione dell’attività

Con il trattamento di solidarietà stop entro 30 giorni

I tempi di presentazione della domanda dell’assegno di solidarietà sono da osservare con attenzione, per non rischiare di perdere l’integrazione richiesta. La circolare Inps 130/2017 dà indicazioni anche sulla domanda di accesso ai trattamenti del Fis.
La procedura
Le istruzioni seguono quelle già fornite dalla circolare 176/2016, che esplicita le tempistiche e i passaggi da osservare, a seconda del sussidio richiesto.
La procedura è disponibile sul portale Inps, nei servizi online accessibili per la tipologia di utente «Aziende, consulenti e professionisti», alla voce «Servizi per aziende e consulenti», opzione «Cig e Fondi di solidarietà», sezione «Fondi di solidarietà».
Per l’assegno di solidarietà, l’istanza va presentata in via telematica alla struttura territoriale Inps competente in base all’unità produttiva, entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale; la riduzione dell’attività lavorativa deve però avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In caso di presentazione tardiva della richiesta – si veda la nota del ministero del Lavoro 1502/2017 – vige la regola generale secondo cui l’assegno di solidarietà può riconoscersi a decorrere dal giorno successivo alla data della presentazione: questo perché il decreto 94343/2016 non prevede effetti di decadenza per questa ipotesi.
Il rispetto dei termini è da osservare con attenzione perché se la riduzione dell’attività lavorativa ha inizio oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, la richiesta non può essere indennizzata: in questa ipotesi, si dovrebbe presentare una nuova e diversa istanza.
Per l’assegno ordinario, restano invariate la modalità di presentazione della domanda. Al momento della presentazione, però, il datore di lavoro deve dimostrare di aver assolto agli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dal Dlgs 148/2015.
L’istanza per l’assegno ordinario va inoltrata alla sede Inps competente, in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini sono ordinatori.
Le verifiche
Quanto agli accertamenti istruttori per le causali della Cigs e dell’assegno di solidarietà, la circolare 130/2017 prevede per ciascuna causale delle schede, che costituiscono parte integrante delle domande di accesso ai trattamenti.
Per le fattispecie della Cigo, vanno utilizzati i fac-simile della relazione tecnica dettagliata, in base all’articolo 2, comma 1, del Dm 95442/2016 (allegati alla circolare Inps 139/2016).
La sede Inps competente valuta – seguendo i criteri di legge – la concessione delle prestazioni sulla base delle motivazioni indicate dai datori di lavoro nelle schede.
Se le informazioni contenute nei moduli sono insufficienti o carenti, la sede potrà chiedere un supplemento di istruttoria (da evadere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta).

 

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