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Riallineamento retributivo in agricoltura, le precisazioni INPS:

L’INPS, con la Circolare 138 del 2017, ha fornito precisazioni circa il riallineamento retributivo in agricoltura, a seguito di quanto contenuto nella L.n. 199 del 2016 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura”, ove sono contenute disposizioni proprio in materia di contratti di riallineamento retributivo in agricoltura.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Roberto Caponi; Titolo: “Riallineamenti in base ad accordi provinciali”) che di seguito riportiamo.

Ecco l’articolo.

La legge 199/16 (di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro) contiene anche una disposizione in materia di contratti di riallineamento retributivo in agricoltura. L’articolo 10 prevede, infatti, che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo in agricoltura di cui all’articolo 5 della legge 608/16, possono demandare la definizione del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici agli accordi aziendali di recepimento, sempreché questi ultimi siano sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto provinciale.
La medesima norma precisa che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della legge. Al riguardo l’Inps, con circolare n. 138/17 di ieri, ha precisato, innanzitutto, che si tratta di una norma di interpretazione autentica, la quale non apre dunque una nuova stagione di contratti di riallineamento in agricoltura, ma si limita a chiarire l’esatta portata di una previsione applicabile agli accordi già sottoscritti e depositati entro i termini originariamente previsti (e non ai nuovi accordi). Nel merito l’Istituto, su conforme parere del ministero del Lavoro, chiarisce che la norma in commento «consente agli accordi aziendali, purché stipulati dalle stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale, di definire il programma di riallineamento retributivo in conformità a quanto prescritto negli accordi provinciali».
Per comprendere l’esatta portata della norma e dei chiarimenti Inps, occorre ricordare che nel settore agricolo, caratterizzato da un forte decentramento dei livelli negoziali, alcuni accordi provinciali di riallineamento retributivo, specie in Sicilia, hanno a loro volta demandato al livello aziendale, nell’ambito della cornice provinciale, la definizione del programma di graduale riallineamento delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori. Rispetto a questa fattispecie sono sorti dubbi interpretativi in merito alla validità di verbali aziendali di recepimento che, sia pure su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale (e non provinciale) il graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori.
La norma di cui al citato articolo 10 è utile proprio a risolvere il nutrito contenzioso amministrativo e giurisdizionale sorto al riguardo. Ed infatti, alla luce della predetta norma, e dei chiarimenti Inps, gli accordi aziendali che hanno definito le retribuzioni di riallineamento sulla base di una delega dell’accordo provinciale debbono ritenersi perfettamente validi, consentendo alle imprese interessate di poter accedere pienamente ai benefici normativi e contributivi legati al contratto di riallineamento retributivo, sempreché, ovviamente, abbiano rispettato tutti gli altri obblighi previsti dalla legge.

 

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