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Copiare ai concorsi deve essere fatto senza commettere errori:

Il Tar Napoli, con la sentenza n. 4348 del 2017, dopo aver premesso che ai concorsi non si copia ha in un certo senso statuito che se si vuole comunque copiare occorre farlo con attenzione e senza commettere errori se non si vuole essere esclusi (il mio Professore diceva sempre: “Anche per copia bisogna essere intelligenti!”, scusate la divagazione…).

Per saperne di più sulla vicenda del copiare durante le prove scritte dei concorsi e sulla decisione del Tar Napoli, riportiamo l’articolo pubblicato oggi (26.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Guglielmo Saporito; Titolo: “Chi copia deve almeno evitare gli errori”).

Ecco l’articolo.

Ai concorsi non si copia: ma se proprio si intende barare, bisogna farlo con attenzione. È il principio che sembra esprimere il Tar di Napoli, nella sentenza 12 settembre 2017 n.4348, relativa alla prova scritta per l’accesso alla professione di avvocato.
Due elaborati, in parte identici, avevano causato l’esclusione di ambedue i candidati, senza che la commissione individuasse chi aveva copiato: il Tar ha tuttavia annullato una delle esclusioni, ritenendo semplicistica la doppia sanzione. Secondo i giudici, occorre stabilire chi, tra gli autori di lavori pressoché identici, avesse copiato dall’altro, ad esempio osservando come, nel caso specifico, solo uno dei compiti conteneva specifici errori ortografici, grammaticali e sintattici. Il compito dell’altro candidato era senza questi errori e con un’esposizione compiuta e coerente. Per questo il Tar ha limitato l’esclusione ad uno solo dei concorrenti.
In altri casi (Consiglio di Stato, sentenza 616/2004) nelle copiature reciproche non è stato ritenuto necessario individuare l’autore del plagio né si è ritenuto di approfondire come e dove possa essere avvenuta una copiatura reciproca: si può infatti essere esclusi per plagio reciproco anche se (Consiglio di Stato, 6113/2011) i candidati hanno effettuato le prove scritte in edifici diversi. Nei concorsi pubblici, si può essere esclusi se emerge una riproduzione fedele di un testo, cioè quando manchi ogni autonoma rielaborazione del candidato o si riscontri un’impostazione del tema, o di parte di esso, che imiti altri scritti. In questi casi (Consiglio di Stato, 279/2015) basta una comparazione con testi ed articoli già pubblicati.
Se si vuole escludere il plagio, ci si può rivolgere al Tar. Che, anche se non può sostituirsi alla commissione giudicatrice nella valutazione del merito dei compiti presentati, può comunque valutare la correttezza dell’esclusione sotto i profili della logica e della razionalità, giudicando (Consiglio di Stato 1210 / 2012) se la copiatura sia evidente e rilevante. L’esclusione dal concorso avviene infatti se c’è una rielaborazione servile e meramente imitativa di altri testi. Non basta quindi mascherare il plagio modificando parti o riformulando periodi. E anche una piccola parte dell’elaborato può essere idonea a integrare il plagio.
L’unica difesa possibile è quella che giustifichi la riproduzione (di una frase o di un’espressione) ricorrendo al precedente studio su quel testo o alle ordinarie capacità mnemoniche del candidato. Infine, nei concorsi che ammettono la consultazione di codici commentati, non è possibile escludere candidati che attingono espressioni o frasi da sentenze e massime, se provengono da testi dei quali è consentita la consultazione. Questo principio vale almeno per gli esami di avvocato del 2017, grazie alla legge 244/2016, che esclude solo dal 2018 in poi l’utilizzo di codici commentati.

 

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