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Lavorare durante malattia, licenziamento giustificato se ritarda guarigione:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 21667 del 2017, ha affermato che lavorare durante la malattia (o meglio svolgere un altro lavoro) può essere causa di licenziamento solo se la suddetta attività pregiudica o ritarda i tempi di guarigione.

Questo l’argomento affrontato anche dall’articolo pubblicato oggi (20.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Lavora malato? Recesso se pregiudica la malattia”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Lo svolgimento, durante la malattia, di un’altra attività lavorativa consistita nella guida della propria autovettura per recarsi presso l’esercizio commerciale del figlio e nell’aver ivi svolto prestazioni relative, tra l’altro, allo spostamento di piante di piccola dimensione e alla movimentazione della saracinesca mediante dispositivo elettronico, non costituisce condotta in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede cui il lavoratore deve conformarsi allo scopo di non pregiudicare o, comunque, ritardare la piena guarigione.

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La Corte di cassazione ha raggiunto queste conclusioni con sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, nella quale ha evidenziato che le attività svolte durante il periodo di astensione dal lavoro nel negozio gestito dal figlio non erano pregiudizievoli rispetto allo stato invalidante, né potevano avvalorare la tesi di una malattia fittizia. La Corte perviene a queste conclusioni sul rilievo, che costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia di altra prestazione lavorativa è idoneo a integrare gli estremi del licenziamento disciplinare per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché delle obbligazioni contrattuali di diligenza e fedeltà, solo nel caso in cui le predette prestazioni facciano presumere l’inesistenza della malattia o siano tali da pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del lavoratore.

Il caso sottoposto alla Cassazione era stato definito in primo grado con sentenza che riconosceva la legittimità del licenziamento intimato ad un addetto autotrenista per avere, durante il periodo di assenza dal lavoro in seguito ad una contusione alla spalla e al polso sinistro, coadiuvato il figlio in alcune attività presso l’esercizio commerciale da quest’ultimo gestito. La Corte d’appello aveva ribaltato il giudizio e ritenuto che, alla luce delle attività prestate dal licenziato, non si era realizzata una condotta incompatibile con lo stato di malattia, né idonea a pregiudicare la guarigione o ad allungare il tempo necessario alla ripresa del servizio.

La Cassazione si allinea a quest’ultima pronuncia e conferma che il modesto contenuto delle attività rese dal padre lavoratore nell’esercizio del figlio, per quanto astrattamente riconducibili nell’ambito di una prestazione lavorativa, non erano idonee ad influire sul pieno e tempestivo recupero dell’integrità fisica e, quindi, ad incidere con effetto negativo su tempi della guarigione. La decisione della Corte può destare qualche preoccupazione rispetto alla concreta applicazione di principi che, seppur consolidati in seno alla magistratura del lavoro, ricevono un’applicazione non sempre uniforme e coerente, esponendo l’imprenditore di turno, che si accinga a un recesso motivato con l’accertato svolgimento di un’attività lavorativa esterna del proprio dipendente in malattia, a un rischio di causa dai confini imprevedibili.

 

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