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FIS i chiarimenti INPS sull’assegno ordinario e di solidarietà:

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 2017 ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento del FIS il Fondo di Integrazione Salariale che prevede sia l’assegno ordinario che l’assegno di solidarietà.

E dei chiarimenti INPS sul FIS di cui alla circolare 130/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (19.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Assegno ordinario con requisiti CIG”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la circolare 130/2017 l’Inps fornisce un prezioso vademecum sulla funzionalità del Fondo di integrazione salariale (Fis) che garantisce due misure: l’assegno ordinario quello di solidarietà.
Il primo è limitato ai soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente e viene concesso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cigo (escluse le intemperie stagionali) e Cigs. Per quest’ultima, sono ammesse solamente la riorganizzazione e la crisi aziendale.

Riguardo alle causali della Cigo, la circolare rimanda integralmente ai criteri dettati dal Dm 95442/2016, che sono validi anche per il Fis e trovano applicazione per le domande di assegno ordinario trasmesse a decorrere dal 29 giugno 2016.

Riorganizzazione

Per quanto attiene alle causali Cigs, le domande saranno valutate in base ai criteri contenuti nel Dm 94033/2016, per le istanze inviate dal 9 febbraio 2016. Per i casi di riorganizzazione aziendale, i datori di lavoro devono presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Il valore medio annuo degli investimenti deve essere superiore a quello, della stessa tipologia, rilevato nel biennio precedente.

Considerato che l’intervento del Fis è previsto fino a un massimo di 26 settimane in un biennio mobile, la condizione relativa agli investimenti è soddisfatta laddove il valore medio semestrale degli stessi, contenuto nel programma, sia superiore a quello medio semestrale degli investimenti operati nell’anno precedente. Inoltre, non è necessaria la coincidenza tra chi effettua gli investimenti e il datore di lavoro; è sufficiente il relativo collegamento e la funzionalità degli stanziamenti rispetto al piano.

Con riferimento al recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario (in misura almeno pari al 70%), viene ribadito che, in questo ambito, si colloca sia il rientro in azienda dei sospesi che il riassorbimento degli stessi in unità produttive della stessa o di altre imprese.

Crisi
La crisi aziendale può generarsi per eventi improvvisi e imprevisti, esterni alla gestione, ovvero per cause interne. In questo ultimo caso, la valutazione riguarderà l’andamento negativo o involutivo degli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, d’impresa, indebitamento).

Inoltre, è necessario che l’organico sia mantenuto o ridimensionato. Non sono, tuttavia, precluse in assoluto nuove assunzioni, che devono essere giustificate, oltre che necessarie, e compatibili con le finalità dell’intervento richiesto. Ammesse anche le misure incentivanti, sempre che i nuovi lavoratori abbiano un livello diverso da quello posseduto dai sospesi o siano impiegati in altre unità produttive. Contemplata, altresì, l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale in maternità.

Anche per la crisi, i parametri di valutazione vanno rivisti, riferendoli all’anno precedente in luogo del biennio.

Assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà riguarda tutti i datori di lavoro interessati al Fis e postula la sottoscrizione di un accordo sindacale qualificato, finalizzato a evitare le eccedenze di personale o i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La solidarietà non necessita di causali specifiche: l’assegno viene concesso sulla scorta dell’accordo siglato e delle finalità perseguite (gestione delle eccedenze di personale).

Circa la compatibilità dei due assegni (ordinario e di solidarietà) con altre prestazioni e con vari istituti contrattuali, l’Inps fa presente che il Fis – durante l’arco temporale di percezione dei due interventi – non erogherà né assegni familiari, né Tfr; l’istituto, infine, segnala la non integrabilità dell’indennità sostitutiva delle ferie, delle festività soppresse e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

 

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