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Verifiche INPS, incentivi a rischio per aziende irregolari:

Verifiche INPS sono state avviate durante questo mese di settembre per scoprire eventuali fruizioni indebite dei benefici normativi e contributivi da parte delle aziende richiedenti (v. Messaggio n. 3220 del 2017 dell’INPS).

E ad approfondire la questione delle verifiche INPS è anche l’articolo pubblicato oggi (18.9.2017) dal Sole 24 Ore (Pagina a cura di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “Incentivi a rischio per le aziende in debito con l’INPS”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Fari puntati sulla fruizione indebita dei benefici normativi e contributivi: è l’effetto delle verifiche che l’Inps ha avviato da questo mese di settembre, dandone comunicazione con il messaggio 3220/2017. Il piano dei controlli si innesta sul sistema di verifica della regolarità contributiva, tramite la piattaforma del Durc online.

Con il Messaggio n. 3184 del 2016 l’Inps aveva già preannunciato l’avvio di una procedura per garantire che i sistemi di verifica usati per definire la condizione di regolarità, sancita dalle norme sul Durc “interno” (articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006), fossero allineati al nuovo impianto di controlli della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc online, regolato dalla circolare 126/2015. Il Durc “interno” è appunto il documento unico di regolarità contributiva richiesto ai datori di lavoro per fruire di benefici normativi e contributivi, definito interno perché gestito dall’Inps per i benefici di competenza dell’Istituto, senza emettere alcuna documentazione.

Anche in vista dei nuovi incentivi alle assunzioni che potrebbero essere introdotti con la legge di Bilancio 2018, vale la pena di ripercorrere le condizioni poste alle aziende per fruire degli sgravi.

La regolarità contributiva 

Il requisito generale riferito a tutte le tipologie di beneficio normativo o contributivo sul lavoro è il possesso del Durc, condizione che si traduce, oltre che nel rispetto degli obblighi contributivi, anche nell’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti.

Per effettuare i controlli sulla regolarità contributiva, l’Inps si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica, come qualunque altro soggetto abilitato, attivandole per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato «emesso» note di rettifica con la causale «addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.

I datori di lavoro che si trovino in questa condizione dovranno quindi prestare attenzione a sanare le proprie posizioni debitorie (anche con istanza di dilazione) per non incorrere nel disconoscimento dei benefici.

Gli altri requisiti

I datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono anche inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro, tramite Pec (con modulistica ad hoc) e prima della richiesta di sgravio, una autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

I datori di lavoro che godono di incentivi sulle assunzioni devono poi rispettare i paletti fissati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015:

non può fruire di agevolazioni il datore per il quale l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo e questo vale anche per i lavoratori utilizzati dall’azienda tramite un contratto di somministrazione;

la seconda limitazione è il rispetto del diritto di precedenza nella riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, e opera sia per i rapporti a tempo indeterminato, sia per quelli a termine. L’esclusione dall’incentivo vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia fatto ricorso alla somministrazione senza prima aver offerto la riassunzione a un lavoratore che ne aveva diritto;

l’incentivo non spetta se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in corso sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione non riguardino soggetti con livelli diversi da quelli dei lavoratori sospesi o siano effettuate in un’altra unità produttiva.

Infine, l’accesso ai bonus è negato quando il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti.

I PALETTI PER CHIEDERE I BONUS

Dal rispetto delle regole iniziali ai criteri di assunzione, le condizioni che causano la perdita dell’agevolazione

LE CONDIZIONI DI ACCESSO 

benefici normativi contributivi  sul lavoro sono subordinati:

al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc);

al rispetto dei contratti collettivi nazionali;

al rispetto dei contratti regionaliterritoriali aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori devono anche attestare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, come previsto dal Dm del 24 ottobre 2007 sul Durc

IL DURC IN REGOLA 

L’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 3/2017) ha chiarito che l’assenza del Durc determina il mancato godimento dei benefici destinati all’intera compagine aziendale per il relativo periodo.

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc, l’impresa potrà tornare a godere di benefici normativi e contributivi, compresi i benefici di cui è ancora possibile usufruire perché non legati a vincoli temporali.

Per i benefici che rientrano nella sfera dell’Inps, è il sistema del Durc virtuale ad avvisare il datore di lavoro interessato, che potrà saldare le scoperture contributive o dilazionarle in presenza delle condizioni richieste

IL REGISTRO DEGLI AIUTI 

Dal 12 agosto 2017 è entrato in vigore il Registro degli aiuti di Stato ( www.rna.gov.it): consiste in un database che raccoglie le informazioni sugli aiuti di Stato e permette di effettuare i controlli propedeutici alla concessione e all’erogazione degli stessi

(ad esempio, nel caso degli aiuti de minimis)

LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI 

Gli incentivi non spettano se:

l’assunzione di un lavoratore costituisce attuazione di un  obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso si ricorra alla somministrazione);

il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate  a una crisi riorganizzazione aziendale;

il datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione ha assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti.

Se l’incentivo richiede un incremento occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie  fa perdere la parte di incentivo relativa al periodo tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

Da monitorare il Registro nazionale degli aiuti di Stato

I controlli sulle agevolazioni non si fermano alle procedure dell’Inps: dal 12 agosto, infatti, è operativo il Registro nazionale degli aiuti di Stato, finalizzato a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, soprattutto per evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea. Infatti, il Registro informatizzato consente di raccogliere informazioni sugli aiuti di Stato e di effettuate i controlli propedeutici alla loro concessione ed erogazione.

I diversi incentivi sulle assunzioni (si pensi al bonus occupazione giovani) soggiacciono proprio alla regola del de minimis: per questa ragione, le imprese che vogliano godere di queste fattispecie di benefici devono tenere sotto controllo il proprio plafond per non incorrere nella restituzione di eventuali agevolazioni fruite indebitamente.

Come funziona il Registro

La nuova procedura dà attuazione alla disposizione dell’articolo 52 della legge 234/2012, secondo il quale è condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato l’interrogazione del Registro.

Peraltro, l’iter di verifica permette, attraverso un dispositivo di blocco automatico, di precludere la concessione di aiuti de minimis nel caso siano superati i massimali stabiliti dalla disciplina sovranazionale.

È il decreto del Mise 115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro.

Entrando nel dettaglio, il Registro contiene informazioni riguardanti:

gli aiuti di stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base a un regolamento di esenzione;

gli aiuti de minimis concessi in base al Regolamento Ue 1407/2013;

gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, compresi quelli in de minimis in base al Regolamento Ue 360/2012;

i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (regola Deggendorf).

Sul piano operativo, la piattaforma, raggiungibile all’indirizzo web www.rna.gov.it, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di questi aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione con il rilascio di “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi, in qualunque settore.

Le guide predisposte dal Mise e disponibili online forniscono le istruzioni utili per la registrazione degli aiuti di Stato. In sintesi, si tratta di:

accreditamento dell’autorità responsabile del soggetto concedente (lettere q) e r), articolo 1 del Dm 115)

registrazione della misura di aiuto;

registrazione del bando;

registrazione dell’aiuto individuale.

 

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