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Esonero contributivo per apprendisti nella Legge di bilancio:

La legge di bilancio 2017, prevede tra le altre cose, un esonero contributivo fino ad un tetto massimo di 3250 euro, in favore di quei datori di lavoro che assumono apprendisti o studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola – lavoro e l’aiuto previsto. E sul punto l’INPS, con la Circolare n. 109 del 2017, ha fornito agli interessati tutte le istruzioni al fine di poter usufruire del suddetto esonero contributivo.

E dell’ esonero contributivo e di come ottenerlo ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (7.8.2017) dal Sole 24 Ore (nella pagina aura di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titoli: “L’ esonero contributivo punta sugli ex apprendisti” e “Stop al bonus se è violato il diritto di precedenza”) che vi proponiamo.

L’ esonero contributivo punta sugli ex apprendisti

Aiuto ai datori fino a 3.250 euro all’anno per le assunzioni

  • Incentivare i datori di lavoro ad assumere studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato nelle loro aziende. È l’obiettivo dell’ esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016), per il quale l’Inps ha fornito le istruzioni operative con la circolare 109 del 10 luglio scorso.
    L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso gli stessi datori.
    La platea e l’incentivo
    Il perimetro dei beneficiari è stato individuato sia nei datori di lavoro imprenditori (articolo 2082 del Codice civile) sia nei datori di lavoro non imprenditori, intendendosi per tali coloro che non svolgono attività imprenditoriale, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, enti religiosi, e così via.
    L’esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.
    Venendo ai soggetti che possono portare in dote l’incentivo, si tratta degli studenti che, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume:
    – periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
    – attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente:
    – almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015;
    – al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
    – al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’ambito dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
    Il bonus riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti che riguardano gli operai agricoli e di quelli di lavoro domestico.
    L’incentivo riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. La circolare 109/2017 ha chiarito che la stessa misura rapportata al periodo di paga mensile è pari a 270,83 euro ( 3.250 euro /12).
    Viceversa, se ci si trova in presenza di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel mese, la soglia va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
    La durata dell’ esonero contributivo è stabilita in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il bonus sarà erogato dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017.
    La procedura
    Per ottenere l’incentivo, i datori devono inoltrare una richiesta tramite la procedura telematica «308-2016», che si trova all’interno dell’applicazione «DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente», sul sito dell’Inps. Questa consiste in una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, dove si indicano: il lavoratore interessato; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale che sarà applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part-time.
    Una volta inviata la prenotazione, l’Inps ne darà esito al datore di lavoro (di norma, entro 48 ore), all’interno dello stesso canale telematico, specificando – in caso di accoglimento – l’importo dell’incentivo spettante.
    A quel punto, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore, per accedere all’incentivo, deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
    A conclusione di questo iter, l’Inps attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente: in caso di accoglimento è indicata – nello stesso modulo di conferma – la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

LA PAROLA CHIAVE: 

Alternanza scuola-lavoro

La legge 107/2015 di riforma della scuola ha potenziato i percorsi di alternanza scuola-lavoro già previsti nel nostro ordinamento, prevedendone una durata complessiva, per aumentare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. I percorsi di alternanza, negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, hanno una durata di almeno 400 ore e, nei licei, di almeno 200 ore nel triennio.

 

CINQUE STEP DA SEGUIRE: 

  1. PRENOTAZIONE 

Il datore che vuole usare l’incentivo per assumere studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato deve inoltrare una richiesta con la procedura telematica «308-2016», sul sito www.inps.it, nell’applicazione «DiResCo». Vanno indicati: il lavoratore assunto o da assumere; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva a carico del datore; la tipologia oraria del rapporto o la percentuale di part-time

  1. CONFERMA 

Dopo la trasmissione del modulo telematico, l’Inps calcola l’importo dell’incentivo spettante e verifica la disponibilità delle risorse. Se l’istanza di prenotazione è accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, entro 10 giorni di calendario dall’accettazione della prenotazione (visualizzabile in calce all’istanza inviata) deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore

  1. RIPRESENTAZIONE 

Se la domanda di prenotazione è inizialmente rifiutata per carenza di fondi, rimane comunque valida per 30 giorni. Se entro questo termine si liberano risorse utili, la richiesta è automaticamente accolta. Diversamente, dopo 30 giorni, l’istanza perde efficacia e il datore deve presentare una nuova richiesta di prenotazione. L’inosservanza del termine di 10 giorni per la domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della prenotazione delle somme. Il datore può inviare in seguito un’altra richiesta

  1. AMMISSIONE 

L’Inps effettua i controlli per verificare la sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza. Se la richiesta telematica di conferma è accolta, il datore riceve l’indicazione, nello stesso modulo, della misura massima complessiva dell’incentivo spettante, da fruire in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Il bonus si utilizza tramite conguaglio sulle denunce contributive Uniemens

  1. CRITERI PER IL VIA LIBERA  

L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Solo per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio), arrivate nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica, sono elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Quelle per le assunzioni effettuate dall’11 luglio sono regolarmente elaborate in base all’ordine delle istanze

Stop al bonus se è violato il diritto di precedenza

Oltre a quanto chiarito dalla circolare Inps 109/2017 è importante ricordare che per ottenere l’esonero contributivo nelle assunzioni degli studenti post alternanza o apprendistato il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sulla fruizione degli incentivi all’assunzione, dettati dal Dlgs 150/2015, e le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Per quanto riguarda i principi generali, l’agevolazione non spetta, ad esempio, nei seguenti casi:
quando l’assunzione viola il diritto di precedenza (stabilito dalla legge o dal contratto collettivo) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore tramite contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia prima offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o a termine;
quando il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in atto sospensioni dal lavoro relative a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello dei dipendenti sospesi o da impiegare in unità produttive non interessate dalla sospensione;
quando l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con chi assume, sotto il profilo della coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di collegamento o controllo. Questa condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie sulla instaurazione e sulla modifica del rapporto di lavoro o della somministrazione causa la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Quanto alle norme fondamentali sulle condizioni di lavoro e sulla assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e cioè:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Per determinare il diritto allo sgravio e la sua durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

 

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