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Lavoro occasionale, tutte le novità dopo l’abolizione voucher:

Gli utilizzatori, dopo l’abolizione dei voucher, in caso di lavoro occasionale hanno due distinte modalità di utilizzo che sono il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale (il primo utilizzabile solo nel privato e da persone fisiche, tutti gli altri utilizzatori dovranno invece far ricorso al contratto).

Per chi volesse approfondire proponiamo lo speciale sul lavoro occasionale pubblicato oggi (3.8.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Josef Tschöll e Roberto Caponi; Titolo dello speciale: “Voucher e lavoro”).

Ecco lo speciale.

Lavoro occasionale senza accordo scritto

Regole DIFFERENTI PER OGNI utilizzatore

Dopo la cancellazione dei voucher il nuovo quadro normativo definito dall’articolo 54-bis del Dl 50/2017, introduce la possibilità per gli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due distinte modalità di utilizzo: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Mentre il libretto è utilizzabile solamente dalle persone fisiche in ambito privato, al contratto di prestazione occasionale potranno fare ricorso tutti gli altri utilizzatori.
Sulla nozione di prestazioni occasionali la norma non è proprio chiara. Da un lato l’occasionalità è definita (articolo 54-bis, comma 1, del Dl 50/2017), come in passato (con i voucher), facendo leva sul limite del compenso. Nella definizione del contratto di prestazione occasionale (comma 13) viene poi però specificato che questo è utilizzato per acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previste.

Da più parti si sostiene allora che oltre ai limiti di importo è necessaria anche l’occasionalità e saltuarietà della prestazione. Quest’ultima non potrebbe, dunque, essere continuativa. I dubbi non valgono per il libretto famiglia rispetto al quale la formulazione è più chiara e l’ambito di applicazione è limitato a determinati lavori.

Quando la norma parla del contratto di prestazione occasionale (o del libretto famiglia) non richiede poi espressamente la forma scritta. Sembra, dunque, che questo possa essere stipulato anche oralmente tra le parti e che venga formalizzato con la sola registrazione e rendicontazione sulla piattaforma telematica dell’Inps. Rientrerebbe così nel lavoro “senza contratto” come gli oramai abrogati voucher.

La possibilità di acquisire prestazioni occasionali è comunque fortemente limitata dai rigorosi limiti per i compensi. Dal singolo utilizzatore potranno essere acquisite, nel corso dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori, per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Anche il prestatore potrà percepire compensi per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione. Tuttavia le prestazioni occasionali complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono superare l’importo di 2.500 euro.

Un trattamento più favorevole riguarda i compensi pagati a soggetti particolari (pensionati, studenti con meno di 25 anni, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito), i quali sono computati in misura ridotta (75%) nell’importo complessivo a disposizione del solo utilizzatore (che può arrivare così fino al massimo di 6.666 euro). Valgono, invece, i limiti di importo ordinari per i prestatori. Gli importi fissato sono comunque al netto di contributi e oneri di gestione.

 

LE NORME E LA PRASSI 

Leggi e decreti

Articolo 54-bis, Dl 50/2017

Articolo 2, comma 26, legge 335/1995

Dpr 1124/1965

Articoli 7, 8 e 9, Dlgs 66/2003

Articolo 3, comma 8, Dlgs 81/2008

Articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001

Articolo 19, Dlgs 150/2015

Legge 12/1979

Legge 152/2001

Articolo 17, Dlgs 241/1997

Articolo 4, comma 24, legge 92/2012

Prassi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 81/2017

Inps, circolare 107 del 2017

Inps, Circolare 115 del 2017

Inps, Messaggio n. 2887 del 2017

Inps, Messaggio n. 3177 del 2017

LE IMPRESE 

Obbligatorio pagare almeno quattro ore

Per il contratto di prestazione occasionale, utilizzabile da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, pubblica amministrazione (con regole ad hoc), il compenso orario minimo dovuto al prestatore è di 9 euro, al quale si aggiunge la quota contributiva (33 per cento), Inail (3,5 per cento) e servizi (uno per cento) per un importo orario complessivo di 12,41 euro. Per ogni prestazione giornaliera vanno retribuiti in ogni caso 4 ore (36 euro nette). È tuttavia consentito alle parti di stabilire anche un compenso più elevato per la prestazione resa.

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore).

Il ruolo degli intermediari

Tutti gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Dal 31 luglio l’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali). Nonostante ciò è opportuno che anche gli utilizzatori e i prestatori procedano alla registrazione e abilitazione dei servizi della piattaforma. Gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale devono trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una serie di informazioni. È difficile che questo adempimento possa essere effettuato dagli intermediari quando l’inizio della prestazione lavorativa non è programmata (nel fine settimana o in orari di chiusura degli uffici).

Comunicazione e pagamento

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’istituto di previdenza provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali. È consentito in ogni caso anche al prestatore di accedere alla piattaforma informatica e di confermare la prestazione nonostante la revoca dell’utilizzatore.

Per poter remunerare le prestazioni rese, aziende e professionisti dovranno effettuare i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24 (codice Cloc), senza poter, però, compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Dal 31 luglio è disponibile anche il servizio di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito, mediante la modalità “pagoPA” di Agid.

L’AGRICOLTURA

Esclusi i disoccupati dell’anno precedente

Le imprese agricole che intendono far ricorso al nuovo contratto di prestazione occasionale possono avvalersi esclusivamente di attività rese da determinate categorie di soggetti, quali i pensionati di vecchiaia e di invalidità, gli studenti con meno di 25 anni di età, i disoccupati, cassaintegrati e percettori di integrazioni al reddito. Anche la nuova disciplina introdotta dal Dl 50/2017, come quella previgente per il lavoro accessorio, pone questo tipo di limitazione.

Pensionati e studenti

Qualche differenza, però, rispetto al passato esiste. Nel lavoro accessorio, infatti, si parlava solo di pensionati, senza alcuna distinzione in merito al tipo di prestazione pensionistica percepita, mentre nel nuovo contratto di prestazione occasionale la legge fa esplicito riferimento ai pensionati di vecchiaia e di invalidità. Ma anche con riferimento alla categoria dei giovani studenti c’è qualche novità. Per coloro che frequentano le scuole superiori è sparito l’inciso «compatibilmente con gli impegni scolastici». Questa modifica sembra lasciare più libertà nell’utilizzo dei giovani studenti, fermo restando ovviamente che devono sempre prevalere gli impegni scolastici rispetto a quelli lavorativi, anche in assenza di un esplicita indicazione di carattere normativo. Sui disoccupati, cassaintegrati e percettori di integrazioni al reddito, la nuova formulazione appare abbastanza ampia e onnicomprensiva.

Incompatibilità

Va tenuto presente, tuttavia, che i prestatori di lavoro occasionale in agricoltura (pensionati, studenti, disoccupati…) non debbono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Ciò comporta, ad esempio, che i percettori dell’indennità di disoccupazione agricola o quelli che sono in cassa integrazione agricola (Cisoa) non possono essere utilizzati, in quanto tra i presupposti delle indennità ricordate c’è proprio quello di essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Extracomunitari
Per quanto riguarda gli extracomunitari, le imprese agricole possono avvalersi delle loro prestazioni solo se rientrano in una delle categorie di soggetti sopra indicate (pensionati di vecchiaia e di invalidità, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, eccetera). Requisito questo non sempre facile da accertare da parte dell’utilizzatore, su cui grava, in caso di controlli, l’onere della prova. Naturalmente deve trattarsi di stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di svolgere attività lavorativa nel nostro Paese.

 

REGOLE SPECIFICHE 

Le aziende agricole, oltre a rispettare le regole generali del contratto di prestazione occasionale previste per i committenti “non famiglie”, devono sottostare a ulteriori vincoli. Il principale riguarda le categorie di lavoratori che possono essere impiegati con questa forma contrattuale. Cambia anche la retribuzione minima da riconoscere e i contenuti della comunicazione preventiva all’Inps

LE FAMIGLIE

Per le attività «di casa» niente notifica preventiva

Per il lavoro occasionale in ambito familiare trovano applicazione una serie di disposizioni di carattere generale e, per rispondere meglio alle specifiche esigenze delle famiglie, una disciplina ad hoc. L’ambito familiare è definito e limitato alle sole persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale.

Attività circoscritte

Le attività che possono essere rese dai prestatori (anche per più famiglie) sono unicamente i piccoli lavori domestici (compresi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare. Di conseguenza non sarà, per esempio, possibile l’utilizzo del libretto famiglia da parte di un condominio.

Il concetto di occasionalità della prestazione per i lavori in ambito familiare è definito dal limite economico. Si applica anche alle famiglie la particolarità di calcolo del limite di compenso annuo se impiegano pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate o percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Ulteriori misure di contrasto all’utilizzo fraudolento del lavoro occasionale che sono applicabili anche in ambito familiare sono il diritto alle pause, al riposo giornaliero e a quelli settimanali nonché il divieto di assumere lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. Non è, invece, applicabile la disciplina in materia di sicurezza del lavoro.

Gli importi

Per accedere al libretto famiglia è prevista la registrazione obbligatoria per l’utilizzatore e il prestatore sulla piattaforma informatica dell’Inps, adempimenti che dal 31 luglio 2017 possono essere svolti anche dagli intermediari abilitati e dai patronati.
L’acquisto del libretto famiglia dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma informatica dell’Inps ovvero presso gli uffici postali, ma mancano ancora le modalità per l’acquisto dei titoli di pagamento presso questo secondo canale (le indicazioni relative alla piattaforma informatica sono contenute nella circolare 107/2017 dell’Inps).
Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono dovuti la contribuzione all’Inps (1,65 euro), il premio Inail (0,25 euro) e gli oneri gestionali (0,10 euro). Il compenso orario è dunque pari a 8 euro. Secondo l’Inps le parti possono comunque concordare un compenso più elevato.

Comunicazione e rendicontazione

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo alla stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o contact center, dovrà comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione nonché le altre informazioni per la gestione del rapporto. In materia di comunicazioni le famiglie godono così di un trattamento particolarmente vantaggioso perché sono esonerati dalla notifica preventiva (prevista per tutti gli altri utilizzatori) e possono rendicontare le prestazioni anche alla fine del mese mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Al termine di queste operazioni, anche il prestatore riceve notifica (e-mail, sms) dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa.

 

LIMITE DA CHIARIRE 

L’articolo 54-bis, comma 20, del Dl 50/2017 prevede, in caso di superamento del limite di importo (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, che il lavoro occasionale si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Non facendo la norma una distinzione la sanzione sembra applicabile anche alle famiglie.

Tuttavia il limite delle 280 ore era costruito per gli altri utilizzatori e in base al compenso minimo netto da loro dovuto ai prestatori (9 euro x 280 = 2.520 euro). Il compenso orario minimo nel libretto famiglia è inferiore (8 euro) e, dunque, il limite del compenso arriva a soli 2.240 euro (280 x 8). Si tratta di un aspetto che meriterebbe un chiarimento da parte del ministero del Lavoro.

 

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