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Controlli dei lavoratori, deve essere rispettata la privacy: 

Torniamo ancora sulla questione dei controlli dei lavoratori con appositi software, di cui vi abbiamo già detto a proposito della emanazione della Circolare n. 4 del 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (v. Controllo a distanza dei lavoratori e Videosorveglianza call center, le indicazioni operative INL) evidenziare taluni aspetti di tale questione.

Ed al riguardo vi proponiamo l’articolo pubblicato oggi (2.8.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Bottini; Titolo: “Controlli nel rispetto della privacy”).

Ecco l’articolo.

La recente presa di posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui software gestionali utilizzati nei call center (commentata su questo giornale il 28 e il 29 luglio) è solo l’ultima manifestazione di una tendenza a interpretare restrittivamente (con uno sguardo nostalgicamente rivolto al passato) la nuova norma sui controlli a distanza introdotta dal Jobs act.

Alla base di tale tendenza sta probabilmente la convinzione che solo la preventiva autorizzazione amministrativa o sindacale degli strumenti che consentono un controllo a distanza sia idonea a tutelare appieno la libertà e la dignità dei lavoratori. Si spiega così l’interpretazione restrittiva della definizione di strumento di lavoro, in termini di stretta “indispensabilità” per lo svolgimento della prestazione lavorativa, che ha l’effetto di allargare l’area degli impianti soggetti ad autorizzazione. Non solo. Traspare, altresì, tanto dalla circolare quanto dagli stessi modelli di richiesta di autorizzazione pubblicati sul sito dell’Ispettorato, la tendenza ad ampliare gli spazi di discrezionalità nella concessione o meno dell’autorizzazione, sino a entrare nel merito del bilanciamento tra esigenze produttive e tutela dei lavoratori, dettando anche le modalità d’uso degli strumenti, nonostante l’eliminazione nella nuova norma del relativo inciso.

Così facendo, però, si limita fortemente la portata innovativa della riforma. Quest’ultima, infatti, ha voluto valorizzare, ai fini della tutela del lavoratore, l’informativa sulle modalità di effettuazione dei controlli e il rispetto dei principi privacy, piuttosto che la preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa. Il che è coerente con la normativa e le prassi europee, che si muovono nell’ottica (non già dell’autorizzazione preventiva bensì) della responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati che, nel nostro caso, è il datore di lavoro.
Ciò è particolarmente evidente nel nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che entrerà in vigore in tutta la Ue il 25 maggio 2018, sostituendo le normative nazionali. In previsione del debutto del nuovo testo normativo, i Garanti europei della privacy, riuniti nel gruppo di lavoro denominato WP29 (Working party 29, dall’articolo della direttiva europea sulla privacy che l’ha istituito), hanno adottato l’8 giugno un documento che fornisce un quadro dei principi applicabili al trattamento dei dati e quindi ai controlli sui lavoratori, alla luce delle nuove tecnologie applicate nei luoghi di lavoro.

Si tratta di un documento che analizza dettagliatamente una serie di strumenti tecnologici aziendali (Gps, social media, sistemi di controllo delle comunicazioni aziendali, strumenti utilizzati da chi lavora da remoto, Mdm-mobile device management, sistemi di controllo degli accessi a particolari aree eccetera) dai quali può derivare il rischio di controlli potenzialmente troppo invasivi. Per ciascuno di essi vengono fornite indicazioni e raccomandazioni, nell’ottica del bilanciamento di interessi tra esigenze del datore di lavoro e privacy del lavoratore.

Il principio fondamentale resta quello della trasparenza, ovvero, per usare l’espressione contenuta nel nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, della adeguata informazione dei lavoratori sulla effettuazione dei controlli, vale a dire della necessità, per il datore di lavoro, di adoperarsi per la redazione di policy adeguate, facilmente comprensibili e accessibili. E poi il rispetto del principio di proporzionalità del trattamento alla legittima finalità perseguita, centrale nella normativa privacy, deve ispirare l’adozione di misure volte alla mitigazione dei rischi di compressione della libertà e della privacy dei lavoratori.

In un sistema così congegnato, verifiche e controlli sono necessariamente effettuati “ex post”, dal giudice o dalle autorità di controllo. In quest’ottica, voler a tutti i costi difendere e anzi allargare il perimetro dell’autorizzazione preventiva sembra davvero una battaglia di retroguardia.

 

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