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Farmacista, versamento contributi anche per il familiare coadiuvante:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17914 del 2017, ha stabilito che il familiare coadiuvante non farmacista che collabora nell’impresa è tenuto al versamento dei contributi alla gestione commercianti dell’INPS.

E di onere del versamento dei contributi INPS anche il familiare coadiuvante non farmacista ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (27.7.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Rosa Gheido; Titolo: “Iscrizione all’INPS per il coadiuvante”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Vista la natura commerciale dell’impresa, il personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps. Con la sentenza 17914/2017, la Corte di cassazione ha ribadito l’orientamento assunto in passato.

A partire della sentenza 11466/2010 , ripresa dalle numero 11466, 12342, 12742 dello stesso anno e da ultimo dalla sentenza 16520/2015, la Suprema corte ha accolto la tesi dell’Inps che, fin dal 1984 ( circolare 163) si è pronunciata sull’iscrivibilità alla gestione degli esercenti attività commerciali dei coadiutori familiari dei farmacisti. Secondo l’Inps, nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene esercitata un’attività commerciale da cui conseguono redditi d’impresa; se tali redditi sono attribuiti ai familiari coadiutori, sorge in capo ad essi l’obbligo di contribuire all’assicurazione dei commercianti, anche se tale obbligo non grava sul titolare della farmacia, professionista iscritto alla propria Cassa di categoria.

Sempre l’Inps, con la circolare 70/2004, ha chiarito che, in tal caso, il farmacista deve essere iscritto alla gestione quale titolare non attivo e, come coadiutori, i familiari che collaborino all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.

Con la sentenza 17914/2017 la Corte di cassazione, sezione lavoro, afferma che la natura di impresa commerciale delle farmacie non è posta in discussione e che tale qualificazione non esclude l’indubbia natura di professione liberale esercitata dal farmacista per il quale è prevista una apposita assicurazione, con la conseguente esclusione dello stesso dall’obbligo verso la gestione commercianti. L’articolo 1, commi 202 e 203 della legge 662/1996, ha stabilito criteri più generali di identificazione dei soggetti all’assicurazione commercianti che, coordinati con il testo della legge 613/1966, rappresentano la volontà di fornire un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori autonomi, evitando però duplicazioni di assicurazione, in particolare nei confronti di professionisti e artisti altrimenti assicurati.

Ne consegue, secondo la Corte, che è da considerarsi un puro meccanismo operativo che il titolare farmacista debba essere iscritto all’Inps come “titolare non attivo”. Tale procedura, anche se non espressamente prevista dalla legge, si rende necessaria per consentire l’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei familiari coadiutori, stante che è il titolare tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa.

 

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