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Licenziamento è consentito il rinvio alla motivazione giudizio penale:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5284 del 2017, ha stabilito che il licenziamento è legittimo anche se il Magistrato fa rinvio alle motivazioni del procedimento penale iniziato per i medesimi addebiti.

E di licenziamento legittimo e rinvio alle motivazioni del GIP alla luce della sentenza 5284/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (2.3.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Galimberti; titolo: “Licenziamenti sugli atti del Gip”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico se vengono utilizzate per rimando le motivazioni del procedimento penale aperto sui medesimi addebiti.

Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di cassazione (sentenza 5284/17 depositata ieri) annullando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva avallato la reintegra di una dipendente del ministero delle Politiche agricole, licenziata con il semplice “rimando” al capo di imputazione formulato dal Gip per motivare il provvedimento cautelare a carico della donna.

L’insufficienza motivazionale ottenuta per questa via era stata sottolineata già in prima battuta dal tribunale capitolino, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ordinato, come prassi, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento risarcitorio delle mancate retribuzioni e dei contributi non versati nel periodo tra l’interruzione del rapporto e la sua ripresa “comandata”. Secondo la corte territoriale, e all’esito di una ricognizione normativa (dallo Statuto dei lavoratori – legge 300/1970 – alla Fornero, legge 92 del 2012), non sarebbe ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio “per relationem” agli atti del procedimento penale, ma occorrerebbe invece «procedere all’autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore». Sulla base di questo assunto, i giudici dei due gradi di merito avevano censurato il licenziamento della dipendente ministeriale – formalizzato nell’aprile di quattro anni fa – e condannato il ministero alla reintegra nel posto di lavoro e alle restituzioni nei confronti della donna ingiustamente licenziata.

Ma la necessità di una autonoma valutazione e motivazione dei fatti tali da giustificare il licenziamento da parte del datore di lavoro – in questo caso pubblico – è stata confutata alla radice dai giudici di legittimità. Secondo la Cassazione, infatti, non esiste alcuna norma che imponga alla Pubblica amministrazione di procedere ad un’autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. Soprattutto, ciò non è previsto dal testo unico sul pubblico impiego applicabile ratione temporis (il Dlgs 165/2001) tantomeno nella norma che regola i rapporti tra i due tipi di procedimento (l’articolo 55-ter). E quindi, come già affermato dalla Sezione lavoro (758/2006; 19183/2016) la Pa è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di «ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi di contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente». Tra l’altro, argomenta la Suprema corte, la prova delle condotte oggetto della contestazione devono essere fornite dal datore non tanto nella procedura disciplinare ma piuttosto nella successiva ed eventuale fase di impugnativa giudiziale.

Quanto poi all’ “aggiornamento” del versante penale e delle sue conseguenze sulla sanzione disciplinare, fanno testo le disposizioni del dlgs 165/2011: in caso di successivo proscioglimento penale, la parte potrà riassumere il disciplinare entro sei mesi per chiedere l’allineamento della decisione (p.es. l’annullamento della sanzione irrogata su quelle basi probatorie).

Ma vale anche la conclusione simmetrica, vale a dire la riapertura di un disciplinare archiviato senza sanzione se il versante penale si è successivamente concluso con l’affermazione di responsabilità sui medesimi fatti.

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