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Sgravi assunzioni giovani, l’esonero contributivo per il 2017/18:

La Legge di bilancio 2017 ha previsto sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, per il biennio 2017/18, che abbiano già svolto attività legate all’alternanza scuola lavoro o apprendistato presso la stessa azienda. Tali sgravi, in concreto, comportano l’esonero contributivo nel limite massimo di 3.250 euro annui per 36 mesi, in favore dei datori di lavoro privati che procederanno alle assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

E di sgravi per le assunzioni di cui alla legge di bilancio 2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (16.1.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta; Titolo: “Sgravi mirati a chi assume giovani”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Per favorire l’occupazione giovanile la legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un bonus contributivo legato all’alternanza scuola-lavoro.

In realtà, si tratta di una parziale riedizione dell’agevolazione concessa fino al 31 dicembre scorso ai datori di lavoro che realizzavano assunzioni a tempo indeterminato (legge 208/2015), destinata però alla sola platea dei giovani.

Nel dettaglio, è previsto l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso l’azienda stessa: il comma 308 della legge 232 estende il beneficio alle nuove assunzioni con contratti di lavoro in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli degli operai in agricoltura.

Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.

Con riferimento all’apprendistato, l’incentivo porterebbe – di fatto – all’azzeramento della contribuzione.

La platea

I soggetti che possono portare in dote il beneficio sono gli studenti che, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume attività di alternanza scuola-lavoro pari o ad almeno il 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015; oppure al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; o, ancora, al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata negli istituti tecnici superiori; o, infine, pari al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Le ore obbligatorie di alternanza scuola lavoro sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.

In pratica, quindi, l’assunzione agevolata spetta al datore di lavoro che ha impiegato lo studente per almeno 120 ore di alternanza se proviene da una formazione tecnica o 60 ore per chi proviene dal liceo.

In alternativa, ai requisiti minimi legati all’alternanza, i giovani per i quali scatta l’assunzione agevolata possono essere quelli che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La procedura

Il bonus verrà erogato dall’Inps secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni per il 2017 (maggiori risorse sono stanziate a partire dal prossimo anno).

Per questo è necessario attendere le istruzioni dell’istituto. Comunque, per ottenere l’incentivo dovranno ricorrere alcune condizioni in capo al datore di lavoro, che deve rispettare i requisiti generali per le agevolazioni sulle assunzioni previsti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, tra cui:

l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;

non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi, salvo specifiche esimenti.

L’Inps monitorerà il numero dei contratti incentivati e le minori entrate contributive: se emergono scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, bloccherà le ulteriori richieste.

LA PAROLA CHIAVE

Alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati e attuati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

La legge 107/2015 ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado

 

IL PERCORSO

 

I DESTINATARI

Assunzioni per due anni

L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestici e quelli relativi agli operai nel settore agricolo. I lavoratori che possono portare in dote l’incentivo sono i giovani che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro che li assume, almeno il 30% delle ore di alternanza di scuola- lavoro oppure un periodo di apprendistato duale.

LA DOMANDA

Su prenotazione

L’incentivo è a richiesta: pertanto, in attesa di istruzioni, si suppone che (come per lo sgravio “giovani under 30”) i datori di lavoro dovranno presentare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, attendere che sia dichiarata la prenotazione dell’incentivo e comunicare il contratto all’istituto.

Ottenuta dall’Inps la conferma della prenotazione dei fondi, il datore di lavoro potrà esporre in Uniemens l’incentivo. Occorre comunque attendere una circolare Inps.

L’INCENTIVO

Tetto a 36 mesi

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

L’agevolazione non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL ed è possibile usufruire dell’incentivo anche nel caso in cui l’assunzione sia effettuata con un contratto di apprendistato.

Resta comunque ferma la salvaguardia delle prestazioni pensionistiche previste a favore dei lavoratori oggetto dell’agevolazione.

LE RISORSE

Partenza con 7,4 milioni

Sono previsti dei limiti massimi di spesa per il riconoscimento del beneficio contributivo (7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018, di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, 50,7 per il 2021 e 4,3 per il 2022). Nel caso in cui, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie disponili, l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande di accesso all’incentivo. Spetterà al Governo valutare se proseguire o meno il beneficio dopo il 2018

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