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DURC on line, le semplificazioni e le modifiche al decreto:

L’INAIL, con la circolare n. 48 del 2016, sulle semplificazioni del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, ha reso note le modifiche al decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 48/2016.

Premessa

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato n. 1).

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Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato n. 2).

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2)
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 è ora il seguente: I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili.

Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 48 del 2016 e ai suoi allegati (allegato n. 1  e allegato n. 2), disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INAIL)

 

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