Advertisement

Registro Infortuni, accesso al Cruscotto ai Rappresentanti Lavoratori:

L’INAIL, con la Circolare n. 45 del 2016, relativa alla abolizione del Registro Infortuni, ha fornito informazioni circa l’accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto Infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare 45/2016.

Premessa

L’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 dicembre 2015), è abolito l’obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del Registro infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie.

Advertisement

Con la semplificazione stabilita dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già prevista dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – originariamente connessa all’emanazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 del richiamato d.lgs. 81/2008 istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), da ultimo approvato con decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in vigore a decorrere dal 12 ottobre 2016.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal d.lgs. 151/2015 citato, articolo 21 comma 1, lett. b). Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

Definizione figure deputate alla fruizione del servizio. Chiarimenti relativi all’accesso ai dati da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali)
L’INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari INAIL del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale.

Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale INAIL www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, si precisa che – alla luce del comma 1 lett. e)2 dell’articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 23 del medesimo articolo – i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/20154

Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

(Fonte: INAIL)

 

Advertisement