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Gruppi ormeggiatori e barcaioli, il Fondo di solidarietà:

L’INPS, con la Circolare n. 141 del 2016, ha fornito indicazioni e chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 141/2016.

  1. Il quadro normativo

 Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale,  l’articolo 3 della legge n. 92/2012, stabilisce che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative.

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Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.

Successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che, riordinando la normativa degli ammortizzatori sociali, ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.

Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’art. 26, c. 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. Sono state, inoltre, modificate la platea dei destinatari e le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà.

Il predetto accordo, conforme alla disciplina del D.Lgs 148/2015, è stato recepito con decreto n. 95440 del 18 aprile 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (allegato n. 1).

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 141 del 2016 e ai suoi allegati (Allegato n. 1 e Allegato n. 2) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

 

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