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Contributo esonerativo assunzione disabili, le modalità di versamento:

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 5113 del 2016, ha fornito istruzioni sulle modalità di versamento del contributo esonerativo circa l’assunzione di personale disabile ed in special modo per le imprese multilocalizzate.

Al riguardo si legge quanto, relativamente al versamento del contributo esonerativo, segue nella nota n. 5113/2016.

Nella prima fase di applicazione dell’articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativo alla autocertificazione dell’esonero parziale, sono emerse problematiche relativamente a talune specifiche fattispecie, in particolare con riferimento alle imprese multilocalizzate.

Pertanto, con nota prot. n. 3879 del 1 luglio 2016, il termine di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, pubblicato il 2 maggio 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, è stato prorogato al 31 luglio 2016.

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Occorre, conseguentemente, definire un orientamento univoco sui vari aspetti segnalati dai datori di lavoro.

  1. Modalità autocertificazione

L’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 2016 ai fini della fruizione dell’esonero, prevede la presentazione di “apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato”.

L’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo è presentata collegandosi al sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali www.lavoro.gov.it, Sezione strumenti e servizi, pagina autocertificazione esonero, accedendo alla procedura con le credenziali di Cliclavoro.

La presentazione dell’autocertificazione con modalità diverse non consente al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero. I datori di lavoro che hanno inviato l’autocertificazione con PEC sono tenuti a presentare l’autocertificazione per il tramite dei servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  1. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

L’autocertificazione deve essere presentata per via telematica dal legale rappresentante, che deve essere identificato dal sistema informatico.

Trattandosi di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 76 del medesimo.

I servizi per il collocamento mirato competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, cui l’autocertificazione è resa disponibile dal sistema, sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni.

  1. Limiti sulla quota di esonero

L’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 10 marzo 2016 prevede che “La Quota di esonero non può essere superiore:

  1. alla differenza tra la Quota di riserva e la Quota netta;
  2. alla differenza tra la Quota di riserva e il numero dei Lavoratori con disabilità occupati;
  3. al Limite massimo esonerabile.”

Pertanto, il datore di lavoro potrà avvalersi di una Quota di esonero se e solo se la

Quota di riserva sia strettamente superiore alla Quota netta e, allo stesso tempo, sia strettamente superiore al numero di lavoratori con disabilità occupati. In ogni caso, la Quota di esonero trova un limite nella differenza tra le suddette grandezze, nonché nel limite massimo esonerabile, che è fissato dalla disciplina sugli esoneri parziali nella misura del 60 per cento della Quota di riserva.

In termini formali, se QE=Quota di esonero, QR=Quota di riserva, QN=Quota netta; LD=numero di lavoratori disabili occupati, definite le seguenti grandezze, calcolate dalla procedura:

A = QR-QN

B = QR-LD

C = 60% QR

il datore di lavoro potrà avvalersi dell’esonero se e solo se

A > 0 e B> 0

e la quota di esonero, al massimo, potrà essere uguale al più basso tra i valori

A, B, C: QE ≤ min {A, B, C}

Sono, quindi, due le condizioni che devono verificarsi per potersi avvalere dell’esonero:
a) il datore di lavoro deve occupare “addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille” in numero tale da incidere sugli obblighi. Ad esempio, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui solo 5 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, non vi è possibilità di avvalersi dell’esonero in quanto, pur sottraendo dalla base di computo gli addetti a lavorazioni a rischio, non vi sono modifiche negli obblighi di assunzione di lavoratori disabili. In termini formali:

QR=7; QN=7; A=7-7=0;

b) presupposto dell’esonero è l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva. Di conseguenza, non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con disabilità corrispondente alla misura prevista. Ad esempio, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui 10 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, e 7 lavoratori con disabilità occupati, non vi è possibilità di avvalersi dell’esonero in quanto la quota di riserva è interamente coperta. In termini formali: QR=7; LD=7; B=7-7=0.

Soddisfatte queste condizioni, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero nei limiti sopra esposti. In particolare, può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva (tale percentuale non può essere superata anche in caso di cumulo tra esonero autocertificato ed esonero autorizzato). Ad esempio, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, tutti addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e nessun lavoratore disabile occupato, vi è possibilità di avvalersi dell’esonero non oltre la quarta unità. In termini formali: QR=7; QN=0; LD=0; A=7; B=7; C=60%·7=4. Quindi, poiché il min {7, 7, 4} = 4, si ha che: QE ≤ 4.

3.1 Datore di lavoro che occupa più di 50 dipendenti

Il datore di lavoro appartenente alla classe occupazionale complessiva superiore a 50 dipendenti, la cui quota di riserva prevista dall’articolo 3 della legge 68 del 1999 è pari al 7% dei lavoratori occupati, può accedere all’esonero parziale autocertificato secondo le regole generali appena illustrate.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive in più province, tali regole saranno applicate a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate

dall’esonero.

Possono però verificarsi situazioni in cui la distribuzione dei lavoratori addetti in lavorazioni a rischio elevato nelle unità produttive provinciali sia tale da non permettere al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero a cui potrebbe accedere sulla base del numero complessivo di tali addetti o, viceversa, di avvalersene in eccesso rispetto a quanto consentito.

Ad esempio, un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui 60 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, e 4 lavoratori con disabilità occupati, potrebbe autocertificare l’esonero per 3 unità (in termini formali: A=4; B=3; C=4; min{4, 3, 4}=3; QE ≤ 3). Se però, tali 60 addetti sono tutti concentrati in 1 unità produttiva in cui sono anche già occupati i 4 disabili, l’applicazione della procedura su base provinciale non consentirebbe l’esonero. Su quella provincia, infatti, QR=4; QN=0; LD=4; per cui, essendo B=0, la seconda condizione per avvalersi dell’esonero non è verificata su base provinciale.

Viceversa, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, tutti addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e nessun lavoratore con disabilità assunto, distribuiti equamente in 5 unità produttive, l’applicazione della procedura su base provinciale consentirebbe l’esonero di 5 lavoratori (uno in ciascuna provincia), mentre il limite del 60% della quota di riserva è uguale a 4.

In questi ed altri casi in cui il computo provinciale non consente al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero parziale nelle modalità previste o consente di farlo in eccesso, è opportuno un quadro riepilogativo complessivo che permetta da un lato di autocertificare l’esonero nelle unità produttive provinciali in cui sono occupati lavoratori con disabilità in numero inferiore rispetto a quello prescritto (indipendentemente dal numero di addetti in lavorazioni a rischio elevato ivi presenti), dall’altro limiti la quota di esonero al 60% della quota di riserva complessiva.

E’ importante che il datore di lavoro nella compilazione del modello faccia riferimento al prospetto informativo – ed in particolar modo alle informazioni proposte nel quadro nazionale e in quello provinciale – eventualmente aggiornandolo per le variazioni intervenute.

3.2 Datore di lavoro che occupa da 36 a 50 dipendenti

Il datore di lavoro appartenente alla classe occupazionale complessiva da 36 a 50 dipendenti ha una quota di riserva prevista dall’articolo 3 della legge 68 del 1999 pari a 2 unità. Per potersi avvalere dell’esonero, deve rispettare le due condizioni prima illustrate, che trovano la seguente specificazione:

a)  deve occupare un numero di lavoratori addetti in lavorazioni ad alto rischio tali da far scendere – al netto di essi – di classe dimensionale l’impresa. In altri termini, la “base netta”, come individuata dal DM 10 marzo 2016, non deve essere superiore a 35. Ad esempio, per un datore di lavoro con 45 dipendenti, di cui solo 9 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, non vi è possibilità di avvalersi dell’esonero in quanto, pur sottraendo dalla base di computo gli addetti a lavorazioni a rischio, la “base netta” è comunque superiore a 35 (permane cioè l’obbligo ad assumere due lavoratori con disabilità);

b)  non deve avere i due lavoratori con disabilità, per cui vi è l’obbligo di assunzione, già occupati;

Se si verificano le due condizioni sopra, il datore può autocertificare l’esonero per una sola unità (equivalente al 60% di 2).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive in più province dovrà pertanto individuare l’unità produttiva provinciale in cui effettuare l’esonero in coerenza con le risultanze del prospetto informativo.

3.3 Datore di lavoro che occupa da 15 a 35 dipendenti

Il datore di lavoro appartenente alla classe occupazionale complessiva 15 – 35 dipendenti, la cui quota di riserva prevista dall’articolo 3 della legge 68 del 1999 è di 1 unità, non può accedere all’esonero parziale autocertificato. L’istituto, avendo natura parziale, per definizione può applicarsi solo ed esclusivamente ai datori di lavoro che presentino una quota di riserva strettamente superiore a uno.

  1. Versamento del contributo esonerativo

Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBANIT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

  1. Variazioni della quota di esonero

L’articolo 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2016, non ha disciplinato, in sede di prima applicazione, la fattispecie della variazione della quota di esonero intervenuta successivamente alla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero e prima del termine previsto, per la presentazione dell’autocertificazione.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto, il datore di lavoro deve ripresentare, nel termine previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto, prorogato al 31 luglio 2016, l’autocertificazione indicando la quota di esonero in diminuzione o in aumento.

Entro lo stesso termine, pertanto, andrà versato il contributo esonerativo corrispondente alla quota di esonero che risulterà dall’autocertificazione di variazione della quota di esonero ripresentata.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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