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Artigianato, si parte con le domande al Fondo di solidarietà: 

È stato pubblicato sulla G.U. del 18 luglio il Decreto n. 95581 del 2016 grazie al quale sarà possibile per i lavoratori dell’ artigianato presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà (v. anche Artigiani e Fondo di solidarietà bilaterale alternativo). In particolare, gli interessati dovranno presentare la domanda  entro 20 giorni dalla data di sospensione o riduzione dell’attività e per maggiori dettagli è possibile consultare la Guida al FSBA

E di accesso al Fondo di solidarietà per l’ artigianato ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (22.7.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Artigiani, via alle domande al fondo di solidarietà”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Possibile presentare le domande al Fondo di solidarietà bilaterale per l’ artigianato (Fsba) per le prestazioni di sostegno al reddito in caso di riduzione dell’attività. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio del decreto ministeriale 95581 del 29 aprile 2016, infatti, il Fondo torna alla piena operatività dopo l’adeguamento normativo alle novità introdotte dal Jobs act, con il decreto legislativo 148/2015, che ha previsto l’estensione degli ammortizzatori sociali nei settori non coperti dalla normativa sulla cassa integrazione.

Le prestazioni, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo, sono due: l’assegno ordinario, per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, e l’assegno di solidarietà per un massimo di 26 settimane sempre nello stesso arco di tempo. Quest’ultimo può essere utilizzato a fronte di un accordo tra azienda e sindacati che stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. All’assegno ordinario si può ricorrere, invece, a fronte di accordo per la sospensione dell’attività o riduzione di orario per eventi transitori non dovuti all’impresa o ai dipendenti, incluse le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato. I due strumenti sono alternativi tra loro.

Il Fondo di solidarietà bilaterale si alimenta con una contribuzione in parte a carico del datore di lavoro (0,45%) e in parte pagata dal dipendente (0,15%) calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, versata dalle realtà, anche con meno di sei addetti, del comparto artigiano che applicano i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di un bacino di circa 1,1 milioni di persone.

L’erogazione degli assegni avviene tramite gli enti bilaterali territoriali direttamente ai lavoratori o attraverso le imprese. Le domande vanno presentate entro 20 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività. Sul sito www.fondofsba.it è disponibile una Guida al FSBA che illustra la procedura da seguire.

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