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Padri lavoratori autonomi, la nuova indennità INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 128 del 2016 sulla nuova indennità per i padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma, fornisce istruzioni agli interessati relativamente ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti. La circolare n. 128/2016, inoltre, richiama le indicazioni sul congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma e riepiloga, infine, la documentazione occorrente per l’erogazione della indennità di paternità.

Si legge quanto segue nella Circolare n. 128/2016.

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 80/2015 modifica gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001), introducendo in favore dei lavoratori autonomi una indennità di paternità e prevedendo maggiori periodi di tutela in caso di adozione o affidamento.

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Queste tutele sono state previste in via sperimentale per l’anno 2015, ma per effetto del d.lgs. 148/2015 sono state estese anche agli anni successivi, facendo salve eventuali rideterminazioni delle tutele stesse da parte dei Ministeri vigilanti per motivi correlati all’andamento della spesa (vedi successivo par. 5).

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle novità legislative in argomento; per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative fornite nel tempo sugli argomenti trattati (tra le altre, quelle di cui alla circolare Inps n. 136 del 26 luglio 2002).

  1. Indennità di paternità per lavoratori padri autonomi in caso di  madre lavoratrice dipendente o autonoma

Per effetto della modifica degli artt. 28 e 66 del T.U. maternità/paternità, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità.

Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66 T.U.):

  • artigiano
  • commerciante
  • coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
  • pescatore autonomo della  piccola  pesca  marittima  e delle acque interne.

Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

–      morte o grave infermità della madre;

–      abbandono del figlio da parte della madre;

–      affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di paternità  è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge (vedi infra), dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.

Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre – che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi – si rammenta che:

–      se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;

–      se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto (art. 68 T.U.)

Anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 128 del 2016, consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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