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Quattordicesima INPS ai pensionati ultrasessantaquattrenni:

L’INPS, con il Messaggio n. 2831 del 2016 sulla quattordicesima per i pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici, ha informato gli interessati circa la corresponsioni della suddetta somma aggiuntiva.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 2831/2016.

Premessa

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

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Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli anni successivi.

L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.

1     Requisiti reddituali

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore ai limiti sotto riportati 

Anni di contribuzione

Anno 2016

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

TM mensile

TM annuo

TM annuo x 1,5

Somma aggiuntiva

Limite massimo

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni

(< 936 ctr.)

€ 501,89

€ 6.524,57

€ 9.786,86

€ 336,00

€ 10.122,86

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 420,00

€ 10.206,86

> 25 anni 

(> 1.301 ctr.)

> 28 anni 

(>  1.457 ctr.)

€ 504,00

€ 10.290,86

 Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

 Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 Sono altresì da non considerare i redditi:

  • delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (msg. 14878 del 27 agosto 1993)
  • dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 2831 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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