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Licenziamento illegittimo risarcimento o reintegra:

Sempre in tema di giustificato motivo oggettivo, in caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro sarà tenuto al risarcimento o alla reintegra nel posto di lavoro? Tutto dipende dalla data di assunzione e cioè se questa è avvenuta successivamente al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti di cui al Jobs Act, oppure prima di tale data e in tal caso resta applicabile il regime di tutela previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. E pertanto in caso di contratto a tutele crescenti (dopo il 7 marzo 2015) la reintegra è sempre esclusa in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre per coloro assunti precedentemente tale data si potrà procedere alla reintegra nel posto di lavoro in virtù della prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

E di licenziamento illegittimo e conseguenze per il datore di lavoro ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (27.6.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Daniele Colombo; Titolo: “Risarcimento o reintegra: decisiva la data di assunzione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Una volta accertata l’illegittimità del licenziamento individuale per motivi economici il datore di lavoro va incontro a una serie di conseguenze a seconda del momento in cui il lavoratore è stato assunto.

Diverse, infatti, sono le conseguenze giuridiche se il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 (giorno di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti) o se ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, con applicazione del regime di tutela di cui all’articolo 18 della legge 300/1970 (modificato dalla legge 92/2012).

Nel contratto a tutele crescenti, infatti, la reintegra è sempre esclusa in caso di licenziamento per motivi oggettivi illegittimo, mentre per coloro cui si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori residua ancora la reintegra.

Nel caso di contratto a tutele crescenti, l’articolo 3 del Dlgs 23/2015 stabilisce che, nell’ipotesi in cui sia accertata la mancanza del giustificato motivo oggettivo, il giudice constata la risoluzione del rapporto di lavoro condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a due mensilità di retribuzione utile per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio (con un minimo di quattro mensilità) fino ad un massimo di 24 mensilità. Per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, resta il diritto alla reintegrazione in servizio allorché venga accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Oltre alla reintegra, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno pari alle mensilità perdute dal giorno del licenziamento fino alla reintegra con un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, cui dovranno aggiungersi i contributi previdenziali e assistenziali.

In tutti gli altri casi (ossia allorché sia accertata l’insussistenza non manifesta del fatto posto a base del recesso), il rapporto di lavoro verrà dichiarato risolto con diritto del prestatore di lavoro a percepire un’indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità. Ma quando l’insussistenza del fatto alla base del licenziamento economico non è manifesta? La giurisprudenza di merito ha affermato che, ad esempio, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione se è accertata l’insussistenza della soppressione dell’azienda, del reparto ovvero della posizione lavorativa in quanto l’azienda o reparto non sono stati “chiusi”, ovvero se subito dopo il recesso datoriale l’impresa abbia assunto un’altra persona per ricoprire la medesima posizione dichiarata “soppressa” (Tribunale di Milano, sentenza 1° luglio 2015 n. 2006). Qualora, invece, il vizio del licenziamento individuale riguardi l’onere del repêchage (analogamente alla violazione dei criteri di scelta) si ritiene che al lavoratore spetti solo la tutela indennitaria. L’onere del ripescaggio così come la violazione dei criteri di scelta, infatti, secondo la maggioranza della giurisprudenza, si collocano al di fuori del fatto posto a base del licenziamento per motivi oggettivi e, dunque, la violazione di tale onere rientra “in tutti gli altri” casi di illegittimità del licenziamento con applicazione della sola tutela indennitaria (tra gli altri: tribunale di Milano, 20 novembre 2012).

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