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Assegno Nucleo Familiare i nuovi livelli reddituali:

L’INAIL, con la Circolare n. 22 del 2016, su ANF – assegno per il nucleo familiare, ha indicato i nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 22/2016.

Premessa

A decorrere dal 1° luglio 2016, tenuto conto della rivalutazione negativa dell’indice dei prezzi (come meglio evidenziato più avanti nel testo), sono stati riconfermati i livelli di reddito familiare già previsti per l’anno precedente, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare ANF alle diverse tipologie di nuclei. Si rende comunque opportuno fornire talune precisazioni al riguardo.

Rivalutazione delle fasce di reddito

I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall’Istat.

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La rivalutazione per l’anno 2016 è pari al – 0,1%.

A tale riguardo, come anche precisato dall’Inps con la circolare 27 maggio 2016, n. 92, l’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Le tabelle contenenti i livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in Intranet nel minisito della Direzione centrale risorse umane.

Presentazione delle domande

Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti già indicati in precedenti circolari e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti4, il coniuge dell’avente diritto.

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza – ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono, invece, inoltrare la domanda all’Inps.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla circolare Inail 7 dicembre 2005, n. 50.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 4 luglio 2016 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2015 (CU 2016), utilizzando il modello allegato.

Comunicazione variazioni del nucleo familiare

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

Diffusione

La presente circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale:

  • ·  con le modalità indicate nella circolare Inail n. 3/1973;
  • ·  tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 4 luglio 2016, termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata a/r:

  • ·  agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
  • ·  ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale – posizione contributiva (trattamento sostitutivo dell’assicurazione obbligatoria).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

Allegati: 6

  • Allegato 1: domanda dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare
  • Allegato 2: domanda del coniuge dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare
  • Allegato 3: dichiarazione redditi per assegno nucleo familiare
  • Allegato 4: dichiarazione per riconoscimento nucleo familiare numeroso
  • Allegato 5: informativa al trattamento dei dati personali
  • Allegato 6: informazioni sull’assegno per il nucleo familiare

(Fonte: INAIL)

 

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