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Dimissioni telematiche per società private a capitale pubblico:

Obbligatorie le dimissioni telematiche per le società private a capitale pubblico come specificato dal Ministero del Lavoro nelle faq pubblicate lo scorso 3 giugno (e del quale vi avevamo già informato, v. il nostro articolo sulle nuove faq del Ministero”).

E di dimissioni telematiche ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (8.7.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Azienda privata, dimissioni online”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La procedura di comunicazione telematica delle dimissioni (e delle risoluzioni consensuali) resa obbligatoria dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs act) si applica anche ai dipendenti delle società private il cui capitale azionario è interamente detenuto da uno o più soggetti pubblici. La legge prevede, infatti, l’utilizzo della procedura per tutti i rapporti di lavoro privati, a prescindere dalla natura del datore di lavoro (con le sole eccezioni espressamente individuate dalla legge).

Questo il chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con la risposta 41 alle Faq periodicamente pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it allo scopo di orientare gli utenti nella nuova (ed estremamente complessa) procedura telematica di comunicazione delle dimissioni.

Il ministero, nei mesi scorsi, si era già espresso sul tema, sostenendo (prima con la circolare 12/2016 e poi con la risposta alla Faq 3) che la procedura di presentazione telematica delle dimissioni si applicherebbe soltanto ai rapporti di lavoro privati, mentre non sarebbe obbligatoria per i rapporti intrattenuti con le pubbliche amministrazioni.

Questa posizione non è incoerente con quella odierna, in quanto il rapporto di lavoro con le aziende private a partecipazione totalmente pubblica si differenza, per molti aspetti, da quello costituito direttamente dalle amministrazioni; queste differenze giustificano l’assimilazione, quanto meno a livello procedurale, tra il lavoro privato ordinario e quello costituito presso imprese a capitale pubblico.

Sempre in relazione al lavoro pubblico merita di essere ricordato che la tesi dell’inapplicabilità della procedura si fonda su una lettura particolarmente coraggiosa (la circolare 12 ha sostenuto l’esenzione in ragione della bassa diffusione del fenomeno delle dimissioni in bianco presso la pubblica amministrazione). Questa lettura si fonda sul buon senso, ma ha poco sostegno normativo: l’articolo 26 del Dlgs 151/2016, infatti, è perentorio nell’assoggettare qualsiasi rapporto di lavoro alla nuova disciplina (dichiarando inefficace ogni modalità alternativa di interruzione del rapporto), fatte salve alcune esclusioni espressamente indicate (lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede “protetta”, i genitori lavoratori per i quali si applica la convalida presso gli uffici territoriali competenti).

È vero che la circolare 12/2016 individua ipotesi di esclusione aggiuntive rispetto a quelle definite nell’articolo 26 (per esempio nel periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo) ma queste si basano su norme speciali che, per il lavoro pubblico, non sono rinvenibili.

Il ministero risolve con le ultime Faq anche altri dubbi applicativi. Con la risposta numero 42 viene precisato che i moduli in lingua tedesca utilizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano possono essere usati al pari di quelli in lingua italiana (in quanto la legge non vieta espressamente tale modalità). Invece con la risposta 43 si precisa che la procedura telematica può essere effettuata da un tutore (nominato legalmente da tribunale) per conto di un lavoratore divenuto “incapace”, con la precisazione che occorre verificare cosa è stato disposto nel provvedimento del tribunale in relazione agli atti del tutore e a quelli dell’interdetto.

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