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Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione:

Il Decreto 25 marzo 2016 sul Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 2016.

La riforma degli ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 148 del 2015) di cui al Jobs Act che ha inteso realizzare e integrare il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e anche in caso di sua cessazione anche per i lavoratori in somministrazione nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Le parti sociali, pertanto, in relazione alle peculiari caratteristiche di tali rapporti di lavoro, hanno voluto assicurare ai lavoratori in somministrazione la tutela del Fondo di solidarietà in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, con il citato Decreto 25 marzo 2016 hanno inteso regolare la composizione e il funzionamento del Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, il quale sarà gestito da un Comitato di gestione e controllo. In particolare, per quanto riguarda i membri del Comitato, il Decreto stabilisce che questi dovranno essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell’ambito degli enti bilaterali. Inoltre i membri dovranno aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiore ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti o organismi associativi, di rappresentanza di categoria e per la loro attività non percepiranno alcun emolumento o indennità.

La funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e sul monitoraggio sull’andamento delle prestazioni sarà svolta dal Ministero del Lavoro, il quale in caso di riscontrate irregolarità o inadempimento, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, potrà disporre la sospensione dell’operatività del Fondo.

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(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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