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Part-time agevolato in prossimità del pensionamento pubblicato il Decreto:

È stato pubblicato il Decreto 7 aprile 2016, relativo al part-time agevolato in prossimità del pensionamento, sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 2016.

Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanza, contiene norme per agevolare il passaggio al lavoro a part-time del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento (art. 1, comma 284, della L.n. 208/2015).

I soggetti destinatari del part-time agevolato sono i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato (art. 2, comma 1, del Decreto 7 aprile 2016)

Ai fini dell’accesso a tale il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, di seguito denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio del part-time agevolato cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo (art. 2, comma 2, del Decreto 7 aprile 2016).

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La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018 (art. 2, comma 3, del Decreto).

La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2, comma 4, Decreto 7 aprile 2016).

Relativamente alla procedura per l’ammissione al part-time agevolato il Decreto stabilisce quanto segue.

Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l’indicazione della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 3, comma 1, del Decreto 7 aprile 2016).

Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza di cui al successivo comma 4 (art. 3, comma 2, Decreto 7 aprile 2016).

Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a part-time agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato (art. 3, comma 3, Decreto 7 aprile 2016).

Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all’INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio di cui all’art. 2, comma 3 (art. 3, comma 4, del Decreto 7 aprile 2016).

Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica di cui al comma 4 l’INPS ne comunica l’accoglimento o il rigetto. L’accoglimento dell’istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l’INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno (art. 3, comma 5, del Decreto)

L’accoglimento delle singole istanze determina che l’importo stimato della contribuzione figurativa di cui all’art. 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l’ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo (art, 3, comma 6, del Decreto).

Il datore di lavoro comunica all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a part-time agevolato (art. 3, comma 7, del Decreto)

L’INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 3, comma 8, del Decreto).

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 3, comma 9, del Decreto).

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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