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Welfare mediante rimborso in busta paga:

Torniamo in tema di welfare aziendale che come è noto consente di ottenere premi di risultato detassati e non assoggettabili all’imposta sostitutiva (del 10%) e convertibili in benefit aziendali (v. lettere f-bis e f-ter, comma 2, art. 51, del T.U. imposte sui redditi) per aggiornarvi su alcune novità (v. il Decreto premi di risultato).

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (11.5.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Stefano Sirocchi: Titolo: “Welfare con rimborso in busta paga”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Somme di denaro completamente detassate e neppure soggette all’imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato convertiti nei benefit indicati dalle lettere f-bis e f-ter, comma 2, articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).

Il rimborso

La novità non è di poco conto perché conviene alle imprese che hanno un ritorno in termini di produttività, ai dipendenti che possono fruire di servizi welfare, come le scuole per i figli, i centri estivi, l’assistenza domiciliare ai familiari anziani, senza neppure l’aggravio di tasse o contributi. Non solo, ma in questi casi è consentito anche il rimborso in busta paga di tali spese, con ulteriori benefici per il dipendente che le ha sostenute e che così può liberamente scegliere le strutture di suo gradimento. Questo sulla base della normativa generale del welfare, che è valida a prescindere dalla conversione dei premi.

Altro e non meno importante aspetto positivo è che la gestione dei rimborsi è estremamente più facile da organizzare per il datore di lavoro rispetto a un qualsiasi piano welfare tradizionale, dove l’erogazione di beni o servizi deve avvenire invece mediante convenzioni da sottoscrivere con società terze o tramite lo stanziamento di significative risorse interne. Con la conseguenza che le novità, sia per snellezza operativa che per i benefici sopra elencati, consentono un più facile accesso al welfare aziendale anche da parte delle piccole e medie imprese, come peraltro è nelle intenzioni del legislatore.

Le regole dei premi

Naturalmente si deve trattare dei premi agevolati previsti dall’articolo 1, comma 182, della 208/2015, ossia quelli corrisposti ai dipendenti del settore privato per incrementi di performance. Le somme agevolate non devono eccedere i 2mila euro lordi annui o 2.500 qualora vi sia il coinvolgimento paritetico dei lavoratori e possono essere fruite da quei lavoratori che non abbiano avuto redditi di lavoro dipendente superiori a 50mila euro nell’anno precedente alla percezione del premio.

Inoltre l’opportunità di scelta della conversione dei premi in welfare deve essere prevista in un accordo territoriale o aziendale, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Tuttavia, ove prevista, l’opzione può essere esercitata liberamente dal solo lavoratore.

Per quanto riguarda i benefit contenuti nella lettera f-bis dell’articolo 51, la nuova formulazione è certamente più ampia rispetto a quella precedente, includendo in modo esplicito anche la scuola materna, in passato esclusa dalla giurisprudenza. Quindi allo stato attuale la disposizione ricomprende tutto il percorso scolastico a partire dall’asilo nido fino all’università.
Al di là di alcune utili indicazioni che l’amministrazione finanziaria potrà fornire sulla definizione di soggetti non autosufficienti oppure anziani, non si rilevano particolari criticità nell’applicazione della lettera f-ter.

Le differenze

Con riferimento alla modalità di erogazione di somme in denaro per l’utilizzazione dei benefit, la detassazione completa opera a patto che siano osservate tutte le condizioni richieste dalla disciplina (si veda tabella a fianco) e «qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte» (risoluzione 378/E del 2007 e circolare 238/E del 2000 delle Entrate).

Per i benefit indicati dal comma 2, lettera f, comma 2 dell’articolo 51 non è invece consentito procedere al rimborso dei costi sostenuti dal dipendente, se si vuole fruire della detassazione. Tuttavia, anche per questi compensi in natura è possibile fornire ai lavoratori documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico (voucher), in base alla nuova previsione contenuta al comma 3-bis, comma 2, articolo 51 del Tuir e articolo 6 del decreto del 25 marzo scorso.

Tipo di benefit Fruizione Trattamento dipendente Trattamento impresa
LETTERE
F-BIS E
F-TER
Servizi di educazione
e istruzione anche
in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi. Servizi di assistenza
ai familiari: anziani
o non autosufficienti
Tramite l’erogazione di:
7 somme di denaro;
7 prestazioni e  servizi*;
7 voucher
Non concorrono a formare il reddito di lavoro se sono soddisfatte entrambi le condizioni:
7 sono offerti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti;
7 i beneficiari sono i familiari del lavoratore tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico **
Completamente deducibili dal reddito di impresa sia se derivanti dalla conversione in welfare di premi di risultato, sia in base a un qualsiasi accordo contrattuale, collettivo o anche individuale (articolo 95
del Tuir). Anche ove riconosciuti su base volontaria dovrebbero essere completamente deducibili ***
LETTERA
F
Opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
A titolo semplificativo: viaggi ricreativi, check up medici, visite specialistiche, rette per l’iscrizione a impianti sportivi, abbonamenti a riviste e quotidiani, biglietti per spettacoli
Tramite  la concessione di:
7 opere
e servizi;
7 voucher
Non imponibili fiscalmente se contemporaneamente:
7 riconosciuti volontariamente o in base a un contratto, accordo o regolamento aziendale;
7 offerti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti;
7 se ne beneficia il lavoratore o i suoi familiari tra quelli indicati nell’articolo 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico **
Completamente deducibili dal reddito di impresa sia se dovuti in sostituzione
ai premi di risultato sia
in base a obblighi contrattuali. Se invece sono stati riconosciuti volontarimente sono deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente (articolo 100, co. 1,
del Tuir)***
* In realtà, con riferimento all’assistenza ai familiari di cui alla lettera f-ter, la norma richiama solo «le somme e le prestazioni» e non anche i servizi come invece avviene alla lettera f-bis; tuttavia è probabile che l’assenza dei “servizi” dalla previsione, sia un mero refuso redazionale, come pure sembra evincersi dai lavori preparatori; ** Si tratta del coniuge, dei figli nonché delle altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile; *** Si precisa che in caso di volontarietà rileva anche il trattamento in capo al dipendente: infatti se il compenso in natura è stato dato a un singolo dipendente, lo stesso formerà per questi fringe benefit (e quindi sarà tassabile al valore normale) ma al contempo sarà un costo pienamente deducibile per il datore di lavoro; se viceversa si rientra nella fattispecie detassata per il dipendente (perché sono rispettati i requisiti), allora si applicherà l’articolo 100, comma 1, del Tuir. Qualche dubbio potrebbe sorgere con riferimento alle lettere f-bis e f-ter, sull’applicabilità dell’articolo 95 del Tuir in luogo dell’articolo 100, comma 1. Così dovrebbe essere, considerata la genesi della norma (a suo tempo articolo 48 del Tuir): l’introduzione della lettera f-bis avvenne in data 1° gennaio 2000 per le sole “somme” erogate ed era scollegata dall’articolo 65 del Tuir (attuale articolo 100) che invece già all’epoca si riferiva alle “opere e servizi” in simmetria con la lettera f. Sarebbero tuttavia auspicabili dei chiarimenti in merito

La disciplina del welfare valida anche a prescindere dai premi di produttività

 

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