Advertisement

Isopensione e uscita anticipata dal lavoro:

Concludiamo l’argomento isopensione, prepensionamento o uscita anticipata dal lavoro che dir si voglia per evidenziare taluni vantaggi che tale scelta potrebbe comportare (v. anche il nostro articolo: “Pensione anticipata e compartecipazione datore“).

A parlarci di isopensione è l’articolo pubblicato oggi (5.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: M.Pri. e Fa.V.; Titolo: “Vecchiaia a 62 anni con l’aiuto dei fondi di solidarietà”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Tra le soluzioni che consentono di anticipare l’uscita dal lavoro, quella che prevede l’intervento dei fondi di solidarietà è la più vantaggiosa in termini di anni, in quanto consente di “guadagnare” fino a 60 mesi. Per il trattamento di vecchiaia significa, oggi, poter smettere di lavorare a 62 anni.

Con l’ isopensione introdotta dalla legge 92/2012, invece, l’azienda può selezionare i lavoratori oltre che per il requisito anagrafico di vecchiaia (66 anni 7 mesi per il triennio 2016-2018 per gli uomini, un anno in meno per le donne del settore privato fino al 2017) anche sulla base di quello contributivo necessario per la pensione anticipata (41 anni 10 mesi per le lavoratrici, 42 anni 10 mesi per i lavoratori). I lavoratori interessati possono uscire con un anticipo di 4 anni rispetto al primo conseguimento della pensione (anticipata o di vecchiaia).

Come precisato dall’Inps con la circolare 63/2014, la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori modifiche che innalzino i requisiti di accesso, nonché a fronte di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello stimato dal decreto legge 201/2011, ai soggetti già titolari dell’ isopensione, sarà garantita l’erogazione per l’ulteriore periodo necessario a raggiungere il requisito previsto, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante.

Gli altri due istituti sono attivabili nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. Il part time agevolato può essere attivato nei confronti dei lavoratori che entro il 31 dicembre 2018 raggiungeranno i 66 anni e 7 mesi di età. Di conseguenza devono essere nati entro il 31 maggio 1952.

Per effetto delle deroghe previste dalla riforma del 2011, i nati del 1952 hanno già fruito di diverse agevolazioni al fine di mitigare gli effetti del repentino innalzamento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (ex quota 96), sostituiti dall’anticipata. Pertanto la platea di beneficiari potrebbe risultare limitata qualora la norma dovesse trovare applicazione solo fino al 2018, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 284, della legge di Stabilità 2016 (lo stesso ministro Poletti ha parlato di 30mila persone).

Una proroga dell’intervento fino al 2020 consentirebbe l’applicazione anche ai nati entro il 31 gennaio 1954, fatti salvi gli effettivi adeguamenti legati alla speranza di vita che scatteranno dal 2019.

Il part time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva può essere utilizzato solo dai lavoratori a cui mancano non più di 24 mesi all’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Attualmente, quindi, servono almeno 64 anni e 7 mesi agli uomini e 63 anni e 7 mesi alle donne.

Advertisement