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Pensionamento flessibile e assegno INPS:

Relativamente alla part time agevolato un altro vantaggio del pensionamento flessibile sarà costituito, oltre che dalla possibilità di avere maggiore tempo libero, anche dall’assegno che questi lavoratori riceveranno dall’INPS senza penalizzazioni fiscali.

Con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, infatti, sarà possibile per i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2018 optare per un pensionamento flessibile e nello specifico ricorrere al part time agevolato sottoscrivendo un contratto con il datore di lavoro (v. il nostro articolo: “Part-time agevolato per i lavoratori vicini alla pensione”).

Questo l’approfondimento trattamento dall0articolo pubblicato oggi (15.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonio Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Part time conveniente in busta”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo sul pensionamento flessibile.

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La firma sul decreto attuativo del cosiddetto ”part time agevolato” ha acceso il dibattito fra gli addetti ai lavori ancor prima della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento che attua la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 284, della legge di stabilità 2015 (legge 208/15).

La disposizione si colloca nel solco delle norme finalizzate a rendere più agevole e graduale l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti del settore privato. La norma riguarda i dipendenti a tempo indeterminato, con almeno 20 anni di contributi, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. La norma, infatti, disegna un percorso che offre ai lavoratori più tempo libero senza penalizzarli sull’entità dell’assegno che riceveranno dall’Inps. Inoltre, a fronte del minor peso della busta paga nel periodo interessato (al massimo fino al 31 dicembre 2018) – conseguenza della diminuzione della retribuzione in proporzione alle ore non lavorate – i dipendenti potranno contare su un tesoretto esente da prelievo fiscale e contributivo pari alla quota di contribuzione pensionistica datoriale (23,81%) che l’azienda avrebbe dovuto versare all’Inps sulla cosiddetta “retribuzione persa” dagli interessati.

Anche le aziende, in taluni casi, possono guardare positivamente alla norma che consente loro di realizzare economie gestionali soprattutto con riferimento a lavoratori “stanchi” o adibiti a mansioni o posizioni ormai da ritenere “obsolete”. Diversa, invece, è la valutazione che le imprese dovranno fare quando a chiedere di avvalersi del “part time agevolato” sono lavoratori specializzati, in possesso di know how di rilievo o collocati in posizioni strategiche negli organigrammi aziendali.

In questo caso, infatti, verosimilmente si renderà necessario un incremento negli organici per supportare la minore prestazione lavorativa cui i datori di lavoro andranno incontro. Ecco allora la necessità di una valutazione più attenta che guardi all’operazione su più fronti (politica di impresa, turn over, ringiovanimento della popolazione aziendale eccetera) e non solo su quello economico/finanziario.

Con riferimento a questo specifico punto, nell’esempio a fianco emerge come il costo che l’impresa deve sostenere per assumere personale in grado di coprire la diminuzione delle ore lavorate superi – pur applicando l’esonero contributivo previsto dalla Legge 208/15 – il minor esborso derivante dall’ammissione al part time agevolato. Va, peraltro, osservato che quest’ultimo strumento, per quanto misura sperimentale, travalica il 2016, mentre l’esonero biennale è attualmente circoscritto alle sole assunzioni effettuate nel corrente anno. Laddove lo sgravio (ora biennale) non dovesse essere riproposto, le aziende saranno chiamate a rivedere le stime, considerando gli altri incentivi contributivi, peraltro limitati, su cui potranno contare.

In conclusione, la previsione contenuta nella legge di Stabilità, che a breve troverà attuazione, si offre come un’opportunità per lavoratori e aziende. In realtà per i primi i vantaggi appaiono in modo più evidente; le imprese – in talune situazioni – sono, invece, chiamate a sviluppare disamine più approfondite e di ampio respiro.

Rimanendo in tema di pensione flessibile, di seguito la scheda del Sole 24 Ore che mostra nel dettaglio cosa comporta per il lavoratore e per il datore di lavoro optare per la scelta del part-time agevolato (pensione flessibile).
Ecco la scheda sul part time agevolato (pensione flessibile):
L’ESEMPIO PART-TIME AGEVOLATO + NUOVA ASSUNZIONE SUL PART-TIME
 Mensile (€)  Annua (€) Aliquota contributiva (%) Contributidatore di lavoro (€)
 Retribuzione full time       2.500,00             32.500,00 31,88  €   10.361,00
 TRASFORMAZIONE IN PART TIME PREVIDENZIALE
Retribuzione part time 50%      1.250,00            16.250,00 31,88  €     5.180,50
Somma da erogare al lavoratore (23,81% di 16.250,00 euro)              3.869,13
Costo complessivo per il datore di lavoro           25.299,63
 RIEPILOGO
 Full time  Part time Differenza
 Retribuzione    32.500,00            16.250,00
Contributi a carico del datore di lavoro    10.361,00               5.180,50
 Somma da erogare al lavoratore               3.869,13
 Totale costo azienda    42.861,00  €          25.299,63  €   17.561,38*
ASSUNZIONE IN PART TIME A TEMPO INDETERMINATO DI ALTRO LAVORATORE CON LEGGE 208/15   A PARITÀ DI CONDIZIONI ECONOMICHE
 Retribuzione annua     16.250,00
 Contributi       3.555,50 5.180,5 ( contributi totali)1.625 (sgravio ex legge 208/2015 –  tetto massimo)
 Totale costo     19.805,50
CONCLUSIONI
L’azienda, a seguito del contratto part time agevolato non sborsa:             17.561,38
Per assicurarsi una prestazione analoga spende             19.805,50
Si ipotizzi il caso di un lavoratore con specializzazione operante nell’industria (azienda con oltre 50 dip.), in possesso della certicazione rilasciata
dall’Inps attestante l’esistenza dei requisiti pensionistici per accedere al part time agevolato.
Il datore di lavoro, nell’intento di accompagnare il lavoratore al pensionamento accetta la richiesta del dipendente di trasformare il rapporto da full time in part time con riduzione dell’orario di lavoro pari al 50%. L’azienda decide comunque di colmare lo spazio lavorativo creatosi a seguito della trasformazione assumendo un altro lavoratore con orario di lavoro corripondente a quello ridotto per effetto del part time agevolato. L’esempio evidenzia – dal punto di vista meramente finanziario – i costi sostenuti dal datore di lavoro.Si può notare, dal solo punto di vista economico, come la nuova assunzione comporti, per l’azienda, un onere superiore rispetto a quanto sarebbe costato il lavoratore “anziano” se fosse rimasto a tempo pieno. Il maggior costo si realizza anche usufruendo dello sgravio biennale di cui alla legge finanziaria 2016 (40% dei contributi entro il limite di 1.625 euro rapportato al part time)

(*) minor esborso; non si tratta di effettivo minor costo in quanto il datore di lavoro non riceve la prestazione lavorativa; (**) se il lavoratore non avesse percepito il bonus contributivo per effetto del part time agevolato (297,63 euro), avrebbe avuto un netto pari a 1055,38 euro

IMPATTO NELLA BUSTA PAGA DEL LAVORATORE CONSIDERANDO LA SOLA DETRAZIONE PER LAVORO  DIPENDENTE E IL DOMICILIO FISCALE DEL LAVORATORE A ROMA
Retribuzione mensile Contributi Imponibile fiscale  Irpef lorda Detrazione fiscale Irpef netta Addiz. regionale Addiz. comunale Credito fiscale 80 € Bonus contributivo al netto di contributi e imposte NETTO
Full time  2.500,00  237,25  2.262,75 560,94 78,71 482,23 39,15  20,36 1.721,01
Part time   1.250,00 118,63    1.131,38 260,22 133,98  126,24 19,57 10,18 80,00 297,63 1.353,01**

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