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Sostegno reddito lavoratori dei call center:

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 15 del 2016 sul sostegno reddito dei lavoratori dei call center ha fornito chiarimenti in merito alla durata del trattamento, previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, in attuazione del comma 7 dell’art. 44 del d.lgs. 148/15.

In particolare la Circolare n. 15/2016 ha evidenziato che con decreto n. 22763 del 2015 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con la successiva circolare applicativa n. 31 del 30 novembre 2015, in attuazione del comma 7 dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 148 del 2015, sono state introdotte delle peculiari misure di sostegno reddito in favore dei lavoratori del settore call center.

La normativa richiamata prevede la possibilità di concedere il trattamento di sostegno reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015, e di euro 5.510.658, per il 2016.

L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.

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In considerazione della specialità della normativa, la circolare n. 15/2016 chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Resta fermo che il trattamento di sostegno reddito dei lavoratori dei call center potrà essere erogato sempre nel limite del finanziamento previsto dal comma 7 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 (di attuazione del Jobs Act).

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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