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Sintesi dimissioni online sulle faq del Ministero:

Riportiamo di seguito un sintesi dimissioni online elaborata a seguito delle risposte pubblicate ieri dal Ministero del Lavoro (v. i nostri articoli: Decorrenza dimissioni on line e Faq dimissioni online).

Sintesi dimissioni on line:

  • Le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, nei rapporti di lavoro privato, si rassegnano efficacemente ed esclusivamente con procedura telematica;
  • Per presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, si accede alla procedura telematica in qualità di cittadino, con il possesso del PIN INPS dispositivo;
  • Il PIN INPS dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto;
  • Se non si conosce l’indirizzo PEC del datore di lavoro è sufficiente inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata;
  • Non è necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato;
  • Per la presentazione delle dimissioni o risoluzione consensuale ci si può rivolgere a qualsiasi soggetto abilitato presente sia nel luogo di residenza del lavoratore che sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa; Questi i soggetti abilitati:

– Patronati,

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– Sindacali,

– Enti bilaterali,

– Commissioni di certificazione.

  • Il modello è disponibile anche in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano;
  • I soggetti abilitati accedono alla procedura registrandosi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso;
  • I soggetti abilitati sopra indicati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico, e pertanto devono adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica.
  • I consulenti del lavoro, non posso essere abilitati alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto (ex art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015);
  • Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro (ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003);
  • Nel portale Cliclavoro.gov.it, area riservata, sezione “Dimissioni volontarie” le aziende possono ricercare le comunicazioni delle dimissioni e risoluzioni consensuali dei propri dipendenti;
  • Nel modello telematico va inserita la data di decorrenza delle dimissioni che è quella del primo giorno di non lavoro;
  • La procedura online non incide sull’obbligo di preavviso da parte del lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso;
  • La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nella compilazione del modello telematico è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro;
  • Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016

Devono utilizzare la procedura di dimissioni online o risoluzione consensuale anche:

  • le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio (e fino ad una anno dalla celebrazione dello stesso) per cui vige il divieto di licenziamento;
  • i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
  • I lavoratori con contratto a tempo determinato (come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016);

 

Soggetti esclusi

Non si utilizza la procedura telematica di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale nei seguenti casi:

  • lavoro domestico;
  • risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (sindacale o Commissione di certificazione, DTL);
  • lavoratrice durante la gravidanza (convalida presso la DTL);
  • lavoratrice o lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la DTL);
  • recesso durante il periodo di prova;
  • rapporti di lavoro marittimo;
  • rapporti di lavoro del pubblico impiego;
  • collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato;
  • in caso di interruzione anticipata del tirocinio (poiché il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro subordinato);
  • in caso di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso;
  • in caso di risoluzione consensuale raggiunta tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale cd. Sedi “protette” (comma 7 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2016)

Casi particolari:

Malattia durante il preavviso:

Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà.

In questo caso sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento dell’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

 

Modifica del periodo di preavviso:

Le parti possono modificare liberamente il periodo di preavviso, spostando la data di decorrenza indicata nel modello telematico (anche se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e modificare la data di cessazione del rapporto di lavoro) sia in caso di dimissioni che di risoluzione consensuale.

Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

 

Errato calcolo del preavviso:

In caso vengano commessi errori nel calcolo del preavviso e siano trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, questi non incidono sulla volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

(sintesi dimissioni on line)

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