Advertisement

Stabilizzazione collaboratori e autonomi

La procedura di stabilizzazione collaboratori e lavoratori titolari di partita IVA è innanzi alle Commissioni e ai Collegi di conciliazione e certificazione che si effettua in base alle novità introdotte dal Jobs Act, a partire dall’anno in corso (art. 54 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015).

È sulla stabilizzazione collaboratori e titolari di partita IVA il tema trattato dall’articolo pubblicato oggi (29.2.2016) dal Sole 24 Ore (Pagina a cura di Temistocle Bussino; Titolo: “Illeciti estinti dopo dodici mesi dall’assunzione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Si svolge davanti alle commissioni e ai collegi di conciliazione e certificazione la procedura di stabilizzazione dei collaboratori e dei titolari di partita Iva disciplinata dall’articolo 54 del Dlgs 81/2015, in vigore dall’inizio di quest’anno, con le nuove regole sulle collaborazioni.

Il collaboratore il cui rapporto di lavoro è stabilizzato rinuncia di fatto al riconoscimento di una serie di diritti (retribuzione, ferie, malattia e altro), che sono normalmente indisponibili. Le figure interessate alla stabilizzazione sono il collaboratore coordinato e continuativo, quello a progetto e il titolare di partita Iva, che hanno in corso a inizio 2016, o hanno avuto in passato, un rapporto di collaborazione.

La procedura

La stabilizzazione inizia con l’istanza di conciliazione, che contiene la proposta di far cessare la collaborazione e dare vita a un rapporto subordinato. Questa proposta darà eventualmente luogo a un accordo di assunzione a tempo indeterminato, che si tradurrà in un atto di conciliazione avente a oggetto le richieste del collaboratore per concludere la transazione (solitamente si prevede un importo da versare in un’unica soluzione, estintivo del debito). Perché questo accordo produca i suoi effetti il datore di lavoro deve impegnarsi a non licenziare il dipendente nei 12 mesi successivi alla stipula del contratto, tranne che per giusta causa (ad esempio per il rifiuto continuato di assolvere i propri compiti) o per giustificato motivo soggettivo (insubordinazione). A parte queste due ipotesi, il rapporto potrà essere sciolto per risoluzione consensuale. Lo scadere dei 12 mesi segna di norma la data di estinzione della procedura di stabilizzazione. Ed è a questa data che si produce l’effetto della estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali collegati alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Gli illeciti contributivi

Sulla estinzione degli illeciti contributivi l’interpretazione degli esperti non è univoca. Da una parte si ritiene che la stabilizzazione non faccia venir meno il debito contributivo verso gli enti previdenziali, perché parte terza rispetto ai soggetti della controversia.

Dall’altra parte si osserva che l’obbligo in capo all’imprenditore di ricostruire la posizione previdenziale dell’ex collaboratore nella gestione dipendenti sarebbe così oneroso da indurlo a evitare la stabilizzazione del rapporto. E questo sarebbe contrario allo spirito del Dlgs 81/2015, che è invece di favorire la stabilità dell’occupazione.

L’arrivo di una ispezione

Se il datore subisce un’ispezione prima di inoltrare la domanda di conciliazione, ciò che fa sì che la stabilizzazione non produca l’effetto di estinzione degli illeciti. Se l’accesso ispettivo avviene alla fine della procedura di stabilizzazione, di norma allo scadere dei 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale di stabilizzazione, l’ispezione non può avere a oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro prima dell’assunzione. Se l’ispezione cade tra l’inizio e la fine, allora solo eventualmente alla scadenza dei 12 mesi dall’assunzione potranno aversi gli effetti di annullamento degli illeciti (Circolare n. 3 del 2016).

Advertisement