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Addestramento speciale personale navi passeggeri

Con D.M. 15 febbraio 2016, su istruzione e addestramento speciale per il personale in servizio su navi passeggeri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito i requisiti dell’addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata (G.U. n. 47 del 2016).

Relativamente all’ addestramento speciale il D.M. 15 febbraio 2016 stabilisce quanto segue.

Prima di essere destinati a qualsiasi funzione di servizio a bordo, il personale di cui all’art. 1, deve aver completato i corsi di addestramento, a seconda del loro incarico, compito e del livello di responsabilità, come di seguito indicato:

a) i comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale, designato sul «Ruolo di appello» ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l’addestramento in materia di gestione della folla (reg. V/2 paragrafo 4), come da programma specificato al punto 1 dell’Allegato A del decreto;

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b) il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri nelle aree loro riservate a bordo di navi passeggeri deve aver completato con esito positivo l’addestramento di sicurezza (reg. V/2 paragrafo 5) come da programma specificato al punto 2 dell’Allegato A del decreto;

c) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona designata sul «Ruolo di appello», avente responsabilità per la sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, devono aver completato con esito positivo l’addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano (reg. V/2 paragrafo 6), come specificato al punto 3 dell’Allegato A del decreto;

d) i comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altra persona che abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e rizzaggio del carico, di chiusura delle aperture a scafo a bordo delle navi passeggeri ro-ro comprese le unità veloci da passeggeri ro-ro, devono aver completato con esito positivo l’addestramento in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e integrità dello scafo (reg. V/2 paragrafo 7), come specificato al punto 4 dell’Allegato A del decreto.

I corsi di addestramento speciale sono svolti presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo il programma contenuto nell’Allegato A del decreto (art. 3).

Al termine dei corsi di addestramento speciale, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario.

L’esame di cui al sopra, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica (es: caso di studio) della durata di 30 minuti.

Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto, tale prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in Allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L’esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.

Al candidato che supera con esito favorevole l’esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello in Allegato E del decreto.

L’attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di aggiornamento (refresher training).

Si rinvia per tutto il resto delle informazioni al D.M. 15 febbraio 2016 e ai suoi allegati (Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F Allegato G Allegato G1 Allegato H Allegato I) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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