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Assunzione giornalisti ed esonero contributivo biennale:

L’INPGI, con la circolare n. 7 del 2015 sulla assunzione giornalisti a tempo indeterminato, ha recepito la statuizione di cui alla legge di stabilità 2016 la quale – al fine di promuovere forme di occupazione stabili – ha previsto l’esonero contributivo biennale a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2016.

Al riguardo la Circolare n. 7/2015 dell’INPGI stabilisce quanto segue.

“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2015”) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI in data 27 luglio 2015 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto. A seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 52 del 15/10/2015, ha nuovamente deliberato in materia, recependo le condizioni poste dai Ministeri vigilanti.

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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n. MA004.A007.11433 PG-L-71 prot. 15483 del 16/10/2015, ha definitivamente approvato la predetta delibera n. 52 del 15/10/2015.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2015 ad oggi, ancorché riferite alle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.

L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.

  1. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO.

Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

  1. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo stutus professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

  1. CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali di cui alla legge n. 92 del 2012, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.

La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è, quindi, subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti altre condizioni:

a) il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014);

b) il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 – 31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014);

c) il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

4. COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE.

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Come previsto dalla suddetta delibera INPGI n. 52 del 15/10/2015, le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni contributive di cui al D.P.C.M. 30/09/2014, presentate all’Istituto in relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via provvisoria), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno valutate d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014. In presenza dei requisiti previsti ed illustrati nella presente circolare – in luogo delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014 – sarà, quindi, autorizzato l’esonero contributivo in oggetto.

Con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30/09/2014 e che – in base a quanto segnalato dal Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – difficilmente troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, si comunica che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo.

  1. ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI:

  • i premi per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve intervenire nell’arco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Si precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del CNLG, ai fini dell’esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve procedere all’adeguamento in riduzione in ragione dell’orario di lavoro.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00 / 12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00 / 365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).

Per quanto non previsto nella presente circolare, in merito alle condizioni di accesso al beneficio, si rimanda alle disposizioni generali illustrate dall’INPS alla genericità dei datori di lavoro con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 e con circolare n. 178 del 3 novembre 2015.

  1. ESPOSIZIONE NELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE DASM

I datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.

La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. Sono esonerati dalla presentazione della domanda di esonero contributivo i datori di lavoro che hanno già richiesto l’applicazione delle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014.

Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili è necessario procedere all’aggiornamento della versione procedura DASM, disponibile – entro il 30 novembre 2015 – nel sito internet dell’Istituto, nella sezione “Notizie per le aziende”.

Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.

Nella sezione “Notizie per le aziende – software DASM” del sito internet dell’Istituto, sempre entro il 30/11/2015, saranno dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della denuncia contributiva mensile DASM, con particolare riguardo all’esposizione del beneficio mensile, al recupero delle somme eventualmente spettanti per il periodo gennaio – ottobre 2015 e per l’effettuazione del conguaglio riferito ad eventuali eccedenze mensili non utilizzate”.

(Fonte: INPGI)

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